Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/19: Modifica della Convenzione di domicilio tra la Svizzera e l’Iran · 8 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale15 (Cost.) secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., all’Assemblea federale compete l’approvazione dei trattati internazionali, nella misura in cui la loro conclusione non competa al Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 legge sul Parlamento [LParl]16; art. 7a cpv. 1 legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione17).
5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
Non vi è incompatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.
Il presente trattato internazionale modifica il diritto applicabile generalmente retto dalla LDIP ossia da una legge federale. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
15RS 101
16RS 171.10