Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/19: Modifica della Convenzione di domicilio tra la Svizzera e l’Iran · 8 pagine

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Compendio

La Convenzione di domicilio tra la Svizzera e l’Iran, conclusa nel 1934, prevede che

i cittadini iraniani in Svizzera siano sottoposti alle leggi iraniane in materia di di-

ritto delle persone, di famiglia e di successione. Questo complica l’applicazione del

diritto da parte dei giudici svizzeri e crea incertezza giuridica, poiché il diritto iraniano non è del tutto compatibile con i valori svizzeri e quindi non è sempre appli-

cato. La Convenzione va dunque adattata per sottoporre al diritto svizzero anche i cittadini iraniani in Svizzera.

Situazione iniziale

Nel 1934 la Svizzera e l’Impero di Persia (oggi: Repubblica Islamica dell’Iran: di seguito Iran) hanno concluso una Convenzione di domicilio1 secondo la quale i cittadini di ciascuna delle parti contraenti sul territorio dell’altra parte restano soggetti alle loro leggi nazionali per quanto riguarda il diritto delle persone, di famiglia e di successione. Questa era la prassi corrente all’epoca. Poiché la Convenzione non è mai stata adeguata, il diritto iraniano in materia si applica ancora oggi ai cittadini iraniani in Svizzera.

Risulta particolarmente problematica in particolare l’applicazione del diritto di famiglia iraniano in Svizzera: determinate norme iraniane sono inapplicabili in quanto non compatibili con l’ordine pubblico svizzero, il che causa incertezza giuridica. Applicare ai cittadini iraniani il loro diritto nazionale costituisce inoltre un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri abitanti della Svizzera, soggetti in linea di massima al diritto dello Stato di domicilio.

Contenuto del progetto

Il Protocollo che modifica la Convenzione di domicilio, firmato a Teheran il 18 dicembre 2024 e ora sottoposto per approvazione al Parlamento, prevede l’abrogazione delle disposizioni relative al diritto applicabile (art. 8 par. 3 e 4). In questo modo anche ai cittadini iraniani in Svizzera si applicherà il diritto internazionale privato, ossia la legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato (LDIP), come pure le pertinenti convenzioni multilaterali dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti e sulle prestazioni alimentari. Queste moderne norme di conflitto si fondano generalmente sul diritto del luogo di domicilio o di dimora abituale, per cui in futuro nella maggior parte dei casi si applicherà il diritto svizzero.

1 RS 0.142.114.362

2 RS 291