Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/19: Modifica della Convenzione di domicilio tra la Svizzera e l’Iran · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La Convenzione di domicilio (Convenzione) tra la Confederazione Svizzera e l’Impero di Persia, conclusa il 25 aprile 1934, contiene disposizioni a tutela dei cittadini dei due Paesi (ad eccezione delle persone con doppia cittadinanza3 e dei rifugiati4) e disciplina, tra le altre cose, la libertà di movimento e il diritto di esercitare un’attività lavorativa. Impone inoltre l’applicazione delle leggi nazionali in materia di diritto delle persone, di famiglia e di successione.
Le disposizioni della Convenzione in materia di diritto delle persone, di famiglia e di successione sono per lo più irrilevanti in Iran, poiché il diritto iraniano rimanda comunque al diritto dello Stato d’origine. Anche senza la Convenzione, ai cittadini svizzeri in Iran si applica quindi il diritto svizzero di famiglia e successorio. Va detto inoltre che in Iran attualmente sono poche le persone con la sola cittadinanza svizzera e quindi soggette alla Convenzione.
Per contro, in Svizzera sono diverse migliaia le persone potenzialmente soggette alla Convenzione. In presenza della sola cittadinanza iraniana, la Convenzione impone di applicare il diritto iraniano, ad esempio in materia di mantenimento dei figli, di custodia o di condizioni del divorzio. Tuttavia, se l’applicazione di tale diritto va a collidere con la concezione di giustizia prevalente in Svizzera, i giudici svizzeri non lo applicano (riserva dell’ordine pubblico), come è avvenuto nei casi in cui il diritto iraniano prevedeva di affidare il figlio al padre senza valutare nello specifico il bene del minore5. Ne risulta dunque un’incertezza giuridica circa il diritto applicabile in Svizzera.
Inoltre, il diritto iraniano è di difficile accesso per i giudici svizzeri, i quali devono regolarmente affidarsi a perizie di parte, il che comporta dei costi e allunga i tempi del procedimento giudiziario.
Soprattutto la Svizzera ritiene ormai inopportuno applicare il diritto dello Stato d’origine in materia civile. Obiettivo del diritto internazionale privato è applicare sempre l’ordinamento nazionale più correlato ai fatti in oggetto, in quanto si presume permetta di adottare la soluzione più appropriata. I fattori che determinano il diritto applicabile possono variare a seconda dei casi (p. es. il domicilio o la cittadinanza). In occasione dell’elaborazione della LDIP tra il 1980 e il 1985, si è discusso intensamente se fosse più opportuno applicare il diritto dello Stato d’origine o quello dello Stato di domicilio in materia di diritto familiare e successorio. La scelta è caduta chiaramente su quest’ultimo, come emerge dal messaggio del Consiglio federale concernente la LDIP: non si giustifica l’applicazione del diritto dello Stato d’origine per gli interventi giudiziari in materia di famiglia nello Stato di domicilio; inoltre, le misure a tutela
3 Tribunale federale, sentenza 5A_197/2007
4 Ai rifugiati si applica l’art. 12 par. 1 della Convenzione del 28 lug. 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).
5 Cfr. la risposta del Consiglio federale all’interrogazione Nidegger 08.1129