Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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definendo così il quadro all’interno del quale deve muoversi la regolamentazione da parte del Consiglio federale. Inoltre, è sensato prevedere la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni di esecuzione in tutti i casi in cui sarà necessario un rapido adeguamento ai nuovi sviluppi tecnologici e a un’eventuale armonizzazione internazionale. Le norme che comportano un elevato onere di concretizzazione devono essere disciplinate a livello di ordinanza. Sono previste deleghe nei seguenti articoli:
− articolo 7 capoverso 2: il Consiglio federale può stabilire requisiti minimi per l’utilizzo di oggetti spaziali al fine di prevenire danni alle persone e alle cose, evitare l’inquinamento ambientale sulla Terra e nello spazio e salvaguardare gli interessi pubblici nazionali;
− articolo 9 capoverso 2: in relazione alle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, il Consiglio federale stabilisce, tenendo conto dei rischi legati alle operazioni spaziali previste, i requisiti che i giustificativi da fornire devono soddisfare e il momento della procedura in cui devono essere forniti tali giustificativi;
− articolo 15 capoverso 1 lettera c: il Consiglio federale può stabilire altri fatti da notificare all’autorità di vigilanza;
− articolo 21: il Consiglio federale stabilisce quali fatti devono essere notificati o comprovati all’autorità di vigilanza da parte delle aziende che svolgono operazioni spaziali in base a un’autorizzazione estera e hanno sede in Svizzera;
− articolo 26: il Consiglio federale può stabilire una somma assicurata minima;
− articolo 29: il Consiglio federale designa l’autorità di vigilanza;
− articolo 37 capoversi 1 e 2: norma che stabilisce quali disposizioni della LOS si applicano anche alle unità amministrative militari;
− articolo 40 capoverso 3: norma su eventuali altre informazioni da inserire nel registro spaziale svizzero;
− articolo 42: il Consiglio federale stabilisce le voci del registro accessibili al pubblico e le modalità di consultazione del registro;
− articolo 44: norma sulle aliquote degli emolumenti;
− articolo 52 capoverso 1: nel quadro delle disposizioni transitorie, il Consiglio federale definisce le informazioni relative alle operazioni spaziali in corso che devono essere comunicate all’autorità di vigilanza.
7.8 Protezione dei dati
I dati destinati a essere trattati dall’autorità di vigilanza riguardano prevalentemente persone giuridiche. Il trattamento dei dati di persone giuridiche non è più disciplinato dalla LPD totalmente riveduta, bensì dagli articoli 57h – 57t LOGA. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione e nell’esercizio dei propri compiti, l’autorità di vigilanza può anche essere chiamata a trattare e comunicare dati degni di particolare protezione. Può trattarsi segnatamente di dati concernenti persone giuridiche ai sensi della LOGA (dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione), così come di dati personali soggetti alla LPD (dati concernenti la salute). L’articolo 47 crea le basi legali formali necessarie a tale scopo.