Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo
− Convenzione del 29 marzo 1972107 sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali, ratificata dalla Svizzera il 22 gennaio 1974 ed entrata in vigore per il nostro Paese il medesimo giorno; la convenzione è stata ratificata da 100 Stati;
− Convenzione del 12 novembre 1974108 sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, ratificata dalla Svizzera il 15 febbraio 1978 ed entrata in vigore per il nostro Paese il medesimo giorno; la convenzione è stata ratificata da 76 Stati.
La legge federale proposta adempie e precisa tre dei quattro impegni assunti. Le disposizioni dell’Accordo sul salvataggio e il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico sono immediatamente esecutive (self-executing109) e non devono quindi essere recepite nel diritto nazionale. L’avamprogetto traspone nel diritto nazionale gli obblighi dei trattati sullo spazio, in particolare l’obbligo di autorizzazione, la vigilanza e la gestione di un registro svizzero. Sebbene non sia un obbligo derivante dal diritto internazionale, l’introduzione di un regime nazionale di responsabilità è consentito. Per quanto riguarda le condizioni della responsabilità, la soluzione proposta ricalca quella della Convenzione sulla responsabilità. In aggiunta viene messa a disposizione una procedura nazionale per presentare una domanda di riparazione ai sensi della Convenzione (art. 27). La sostenibilità delle operazioni spaziali e la protezione dell’ambiente vengono invece integrate nelle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. f) e nella vigilanza. A tal proposito, per tenere in debita considerazione questi importanti aspetti, il Consiglio federale propone soluzioni che vanno oltre gli obblighi internazionali della Svizzera. Tutte le modifiche e le integrazioni proposte sono altresì compatibili con gli impegni internazionali assunti dal nostro Paese.
Non rientrano invece in questi obblighi tutta una serie di strumenti non vincolanti a livello giuridico e di dichiarazioni politiche d’intenti in relazione alle operazioni spaziali (le cosiddette soft law), così come diverse norme tecniche (p. es. norme ISO). A titolo di esempio è possibile citare la risoluzione 62/10113 del 17 dicembre 2007110 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sull’immatricolazione degli oggetti spaziali, le direttive del 21 giugno 2019111 della Commissione delle Nazioni Unite sull’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS) per la sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio, l’ESA Space Debris Mitigation Requirements del 30 ottobre 2023112 e la norma ISO 24113:2023 Space systems — Space debris mitigation requirements del 3 maggio 2023113. Durante i lavori preliminari sono stati tenuti in considerazione questi e altri strumenti non vincolanti in materia di operazioni spaziali. Gli aspetti correlati dovranno essere concretizzati nell’applicazione del diritto. In particolare, occorrerà chiarire fino a che punto si intendono vincolare le operazioni spaziali svizzere al rispetto di questi strumenti di soft law e alle norme tecniche. Sono possibili diversi gradi di vincolo (v. sopra n. 5 nonché art. 11 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3).
107 RS 0.790.2
108 RS 0.790.3
109 A tal proposito, cfr. DTF 140 II 185 cons. 4.1.
110 A/RES/62/113.
111 A/RES/74/82.
112 ESSB-ST-U-007 Issue 1.
113 La norma può essere consultata gratuitamente e scaricata a pagamento sul sito della Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch. 60/62