Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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caso di danni causati da privati per i quali deve rispondere la Svizzera, è previsto un diritto di regresso nei confronti dell’azienda in questione, sempre che la persona danneggiata avvii una procedura secondo la Convenzione internazionale sulla responsabilità e che la Confederazione sia tenuta a versare un risarcimento. Quest’ultima riduce inoltre il proprio rischio di responsabilità introducendo la responsabilità civile diretta dell’operatore.

La Confederazione deve quindi sostenere dei costi, ma grazie agli emolumenti per la procedura di autorizzazione genera anche delle entrate. Gli emolumenti devono rispettare il principio di equivalenza e di copertura dei costi.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Secondo il regime di responsabilità di cui al n. 5.7 (responsabilità dell’operatore), le azioni di risarcimento fondate sulla presente legge sono di competenza dei tribunali civili cantonali. In determinati casi concreti è possibile che l’onere in termini di risorse non sia indifferente. Per il resto, l’avamprogetto non comporterà costi supplementari per i Cantoni o i Comuni. È tuttavia ipotizzabile che l’autorità di vigilanza si rivolga ai servizi cantonali competenti qualora necessiti di assistenza amministrativa nello svolgimento dei suoi compiti (v. Assistenza amministrativa, art. 49, n. 5.15).

6.3 Ripercussioni sull’economia nazionale

Attualmente in Svizzera operano circa 250 attori nel settore spaziale. Il campo di applicazione dell’avamprogetto è tuttavia molto ristretto e riguarda solamente una minima parte di questi attori, in particolare gli operatori satellitari. Ad oggi, si tratta di meno di 10 aziende. I produttori e i fornitori di componenti o sottosistemi di oggetti spaziali e i fruitori di applicazioni spaziali non rientrano nel campo d’applicazione. Per questa ragione, le ripercussioni del presente avamprogetto sull’economia sono limitate e non è stata svolta un’analisi d’impatto della regolamentazione.

Chi svolge operazioni spaziali deve richiedere un’autorizzazione, e dunque sostenere dei costi. Questi ultimi comprendono, oltre ai costi una tantum per l’ottenimento dell’autorizzazione, anche costi ricorrenti nel quadro della redazione di rapporti per consentire all’autorità competente di esercitare la sua attività di vigilanza nonché costi correnti derivanti dall’adempimento dell’obbligo di diligenza per l’intera durata dell’operazione spaziale. L’avamprogetto introduce, per determinati casi, una responsabilità causale dell’operatore che, tendenzialmente, ne aumenta i rischi di responsabilità. Nel caso di operatori che svolgono operazioni ad alto rischio, l’azienda dovrà versare i premi per un’assicurazione di responsabilità civile al fine di coprire eventuali domande di riparazione nell’ambito del diritto civile oppure un diritto di regresso della Confederazione. Per i progetti complessi, nell’ambito della procedura di autorizzazione e di vigilanza possono essere svolti ulteriori accertamenti a carico del richiedente. Infine, qualora necessario, devono essere adottate misure organizzative adeguate, ad esempio per formare il personale. Non è possibile stimare in anticipo l’ammontare dei costi una tantum e dei costi ricorrenti a carico delle aziende, dato che questi ultimi dipendono fortemente dal tipo di operazione spaziale e dai rischi connessi. A titolo di esempio, l’autorizzazione per l’esercizio di un piccolo satellite di ricerca nell’orbita terrestre bassa sarà decisamente meno onerosa dell’autorizzazione per una costellazione di satelliti di grandi dimensioni, per una stazione spaziale o per un satellite geostazionario delle dimensioni di un camion. Di conseguenza, seppur nel rispetto dell’obiettivo della legge, il progetto prevede che l’autorità di vigilanza