Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine
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7.3 Forma dell’atto
Il progetto contiene importanti norme di diritto sull’esercizio delle operazioni spaziali che, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 lettera a Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002114 sul Parlamento (LParl), sono emanate sotto forma di legge federale. In quanto tale, la legge è sottoposta a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost).
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede disposizioni in materia di sussidi implicanti nuove sovvenzioni uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove sovvenzioni ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost).
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.). Secondo l’articolo 43a capoverso 1 Cost., la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Nel contempo, deve fare ricorso in modo moderato alle proprie competenze, lasciando ai Cantoni un margine sufficiente per l’adempimento dei loro compiti.
In base all’articolo 87 Cost. la Confederazione dispone di una vasta competenza legislativa nel settore spaziale, che nella dottrina viene qualificata a volte come esclusiva, a volte come concorrente. Questo aspetto ha tuttavia un’importanza marginale, dato che ad oggi nessun Cantone ha adottato una normativa in materia di operazioni spaziali. La vasta competenza di cui gode la Confederazione prevede la possibilità di delegare competenze ai Cantoni115, possibilità non contemplata dall’avamprogetto ma neppure da escludere in futuro. La vasta competenza federale include, oltre alla legislazione, anche l’esecuzione116.
La nuova legge rispetta inoltre i requisiti dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.).
7.6 Conformità alla legge sui sussidi
Il progetto non ha lo scopo di fornire aiuti finanziari o indennità a privati. La legge non prevede neppure agevolazioni finanziarie per attori privati, che potrebbero essere considerate sovvenzioni indirette.
7.7 Delega di competenze legislative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. vige in particolare il limite generale secondo cui tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.
Alcune disposizioni dell’avamprogetto prevedono la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni di esecuzione. Alla luce dell’articolo 164 capoversi 1 e 2 Cost. ciò è giustificato dato che, in tali casi, i principi sono disciplinati a livello di legge
114 RS 171.10
115 MARKUS KERN, in: BSK BV (nota 94), art. 87 n. marg. 9; FELIX UHLMANN/MARTIN LENDI, in: SGK BV (nota 94), art. 87, n. marg. 43.
116 MARKUS KERN, BSK BV (nota 94) art. 87 n. marg. 10. 61/62