Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/23: Revisione dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); Allegato sui biocidi · 10 pagine
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5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Nel complesso, la presente revisione dell’ORRPChim non comporta alcuna modifica sostanziale dei compiti della Confederazione. Ne consegue che la modifica non ha ripercussioni finanziarie o in termini di personale per la Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni
Il presente progetto di modifica introduce la possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali per il controllo di organismi alloctoni invasivi o vettori di malattie, generando un certo onere supplementare per le autorità cantonali nel caso in cui tali organismi compaiano nel loro territorio di competenza. Le autorità cantonali si occupano già oggi della lotta a questi organismi. Grazie a una chiara attribuzione delle competenze, si creano percorsi decisionali brevi e si evitano richieste di informazioni aggiuntive, il che rende l’onere supplementare nel complesso non degno di nota.
Le modifiche del presente progetto non comportano ripercussioni per i Comuni, in quanto non attribuisce loro alcun compito di esecuzione, fatte salve eventuali disposizioni cantonali che consentono la delegazione di tali compiti ai Comuni.
5.3 Ripercussioni per le imprese e per i consumatori
La possibilità di controllare, a determinate condizioni, artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie nonché microrganismi patogeni o vettori di malattie genererà mandati per gli operatori addetti alla lotta antiparassitaria. Le ripercussioni sull’economia generale sono modeste. L’impatto economico maggiore nel caso della lotta contro il calabrone asiatico è rappresentato dalla migliore protezione delle api mellifere e dell’ambiente, in entrambi i casi a vantaggio anche dell’agricoltura. I consumatori sono coinvolti in misura minima.
5.4 Ripercussioni sull’ambiente
L’ambiente, in particolare la biodiversità, può trarre beneficio dalla misura, se si riesce a contenere significativamente o eliminare artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie e microrganismi patogeni o vettori di malattie.
Le condizioni di cui all’articolo 5 ORRPChim e le ulteriori condizioni per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale prevengono ripercussioni indesiderate sull’ambiente. Inoltre, l’omologazione dei biocidi da impiegare presuppone già una valutazione dei rischi per l’ambiente. Se necessario, l’organo comune di notifica per prodotti chimici subordina l’impiego a determinati vincoli con l’obiettivo di ridurre i rischi a un livello accettabile.
5.5 Ripercussioni sulla società
Qualora in Svizzera dovessero manifestarsi malattie causate da artropodi vettori di malattie, microrganismi patogeni o vettori di malattie, le presenti modifiche di legge consentiranno di intervenire anche nel bosco, qualora ciò si rendesse necessario, facendo sì che la società possa proteggersi meglio da tali malattie. Per il resto, le modifiche proposte non comportano ripercussioni sulla società.