Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/23: Revisione dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); Allegato sui biocidi · 10 pagine
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4 Commento alle singole disposizioni
4.1 Articolo 4 lettera c
Per l’impiego di biocidi nel bosco, è necessaria un’autorizzazione eccezionale rilasciata dall’autorità cantonale competente, attualmente vigente soltanto per l’impiego di prodotti fitosanitari e concimi nel bosco e ora estesa anche ai biocidi.
4.2 Allegato 2.4
4.2.1 Numero 4ter.1
Questo punto specifica per quali biocidi può essere autorizzato l’impiego eccezionale nel bosco secondo il numero 4tercapoverso 2. Vi rientrano i biocidi contro insetti e altri artropodi appartenenti al tipo di prodotto 18 secondo l’allegato 10 OBioc, destinati al controllo di artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie. A questi si aggiungono i biocidi con funzione disinfettante, purché siano destinati al controllo di microrganismi patogeni o vettori di malattie, appartenenti al tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali) e 3 (biocidi per l’igiene veterinaria) secondo l’allegato 10 OBioc.
4.2.2 Numero 4ter.2
Capoverso 1
Questo punto specifica le condizioni alle quali l’autorità competente concede un’autorizzazione eccezionale per l’impiego di biocidi nel bosco. Tali autorizzazioni possono essere concesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 ORRPChim, le quali prevedono in particolare che l’impiego previsto non comporti pericoli per l’ambiente. Inoltre, l’impiego deve essere di durata limitata e valere per uno spazio geografico limitato, il che può avvenire solo con un intervento mirato nei siti infestati, ossia su superfici localmente ben delimitate.
Occorre anche soddisfare cumulativamente le condizioni riportate di seguito.
• Gli artropodi e i microrganismi da controllare costituiscono un grave pericolo per la salute delle persone o degli animali da reddito oppure per l’ambiente. Un grave pericolo presuppone che il pregiudizio potenziale per la salute delle persone o degli animali da reddito oppure per l’ambiente sia elevato, ad esempio in caso di diffusione di pericolose malattie infettive o di epizoozie oppure quando la resilienza di un ecosistema o la diversità delle specie vengono compromesse in misura rilevante nel tempo e nello spazio.
• Prima di utilizzare un biocida occorre verificare se sono disponibili altre misure di controllo meno inquinanti, poiché in questo caso l’impiego di un biocida nel bosco non può essere autorizzato. La concessione dell'autorizzazione eccezionale è consentita soltanto se tale impiego è qualificato come la misura di controllo più lieve.
• Va osservato che le misure per combattere un artropode o un microrganismo possono variare a seconda del sito. Ad esempio, l’impiego di un biocida può essere l’unico metodo possibile in un sito per via della topografia, mentre in un altro un controllo senza biocidi è possibile. Per ogni organismo e a seconda del sito, è quindi necessario verificare se sono disponibili misure di controllo meno inquinanti. Tra le misure alternative ai biocidi, devono essere esaminati in particolare metodi fisici, quali l’uso del calore, del freddo, o metodi meccanici.
• La decisione favorevole o contraria al controllo con biocidi deve essere presa tenendo conto dell’infestazione in corso in Svizzera al fine di perseguire obiettivi di efficacia su tutto il territorio nazionale. Ciò significa che il controllo deve essere proporzionato considerata la situazione in Svizzera, in particolare se l’eliminazione completa di un organismo è ancora possibile o se la sua diffusione può essere significativamente rallentata.