Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/23: Revisione dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); Allegato sui biocidi · 10 pagine
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3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo, e rapporto con il diritto internazionale
L’UE definisce misure per proteggere la biodiversità dagli effetti negativi di specie alloctone invasive in particolare nel Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (Regolamento UE sulle specie esotiche invasive; GU L 317 del 4.11.2014; pagg. 35–55). Sono previste misure diverse a seconda dello stato di diffusione delle singole specie. Secondo l’articolo 23 frase 1 del Regolamento, gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali più severe per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive.
A livello europeo, l’omologazione e l’impiego di biocidi sono disciplinati nel Regolamento (UE)
n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (Regolamento UE sui biocidi; GU L 167 del 27 6 2012, pagg. 1–123). Nell’ambito degli accordi bilaterali, il 21 giugno 1999 la Confederazione svizzera e l’Unione europea hanno stipulato un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (mutual recognition agreement, MRA, RS 0.946.526.81). Lo scopo è di promuovere lo scambio di merci tra l’UE e la Svizzera eliminando gli ostacoli tecnici al commercio per specifici prodotti industriali, tra cui anche i biocidi. Il capitolo 18 dell’allegato 1 dell’accordo contiene le disposizioni relative ai biocidi, che la Svizzera disciplina nell’ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc; RS 813.12). L’OBioc, quindi, attua nel diritto svizzero le prescrizioni del regolamento UE sui biocidi. Il MRA non prevede restrizioni specifiche all’impiego di biocidi, lasciando la facoltà di disporle ai singoli Stati membri dell’UE e alla Svizzera (cfr. art. 35–37 del regolamento UE sui biocidi).
Sebbene il regolamento UE sui biocidi non preveda un divieto generale di impiego di biocidi nel bosco, occorre considerare gli ulteriori atti normativi vigenti nei rispettivi Paesi. In particolare, l’impiego di biocidi in zone particolarmente sensibili (p. es. riserve naturali) è limitato o del tutto vietato dalla legislazione nazionale di molti Stati.
La proposta di modifica dell’ORRPChim attenua il divieto generale di impiego di biocidi nel bosco attualmente in vigore, attenuazione tuttavia limitata a prescrizioni che si applicano soltanto in Svizzera. La regolamentazione prevista per l’impiego eccezionale di biocidi nei boschi svizzeri continua comunque a essere molto più rigorosa rispetto alle norme UE. A differenza del diritto UE, in Svizzera vige ancora il divieto generale di cui all’articolo 18 LFo, per il quale sono previste deroghe solo in casi eccezionali.