Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/23: Revisione dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); Allegato sui biocidi · 10 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 9 settembre 2024 il Consiglio degli Stati ha trasmesso la mozione Hegglin 23.3998. Tale mozione chiede di adeguare le basi legali necessarie per poter contrastare gli organismi alloctoni invasivi, in particolare il calabrone asiatico e la drosofila del ciliegio, su tutto il territorio svizzero. Per contrastare la drosofila del ciliegio con organismi utili, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), in virtù dell’articolo 153a della legge sull’agricoltura1, ha elaborato un’ordinanza che disciplina la lotta coordinata contro gli organismi invasivi che danneggiano le colture agricole. La consultazione è stata avviata a metà gennaio 2025. L’utilizzazione di organismi alloctoni invasivi è disciplinata in particolare dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911), che a sua volta si basa sulla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); RS 814.01). L’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi è disciplinata invece dall’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). Con la presente revisione dell’ORRPChim si intende consentire la concessione di autorizzazioni eccezionali per l’impiego di biocidi nel bosco nella lotta contro il calabrone asiatico e altri organismi alloctoni invasivi, a condizione che tali organismi costituiscano un grave pericolo per la salute delle persone o degli animali da reddito oppure per l’ambiente. Il progetto non comprende la possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali per l’impiego di prodotti fitosanitari nella lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi per le piante né per la ricerca. Le opzioni per la concessione delle autorizzazioni eccezionali destinate a questi scopi sono attualmente in fase di verifica e saranno eventualmente trattate nell’ambito di una prossima revisione dell’ORRPChim.

Gli spostamenti legati al commercio e al traffico viaggiatori in tutto il mondo fanno sì che un numero crescente di organismi si insedino in nuovi spazi vitali situati al di fuori del loro territorio di diffusione naturale. Alcuni di questi organismi, che l’uomo ha introdotto intenzionalmente o involontariamente nei nuovi spazi vitali, possono diffondersi notevolmente e talvolta causare ingenti danni economici, ecologici nonché problemi di salute: si tratta dei cosiddetti organismi alloctoni invasivi. La «Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive»2 prevede, tra le altre cose, misure nell’ambito del coordinamento, dell’attuazione e del controllo della lotta a tali specie. Una delle misure concrete, ad esempio, riguarda l’impiego di pesticidi (tra cui prodotti fitosanitari e biocidi) come parte della lotta integrata contro i parassiti3.

Al momento, tanto nelle aree urbane quanto in quelle agricole, la lotta contro gli organismi alloctoni invasivi con biocidi appositamente omologati è consentita. L’articolo 18 della legge forestale (LFo; RS 921.0) vieta l’uso in foresta di sostanze pericolose per l’ambiente, tra cui rientrano anche i prodotti fitosanitari e i biocidi. Secondo l’articolo 25 dell’ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01), le eventuali eccezioni sono disciplinate dall’ORRPChim, che in effetti ha sancito nel suo allegato 2.5 alcune deroghe per l’impiego di prodotti fitosanitari nel bosco. Per l’impiego eccezionale di biocidi nel bosco, finora l’ordinanza non prevede invece alcuna regolamentazione.

Il calabrone asiatico è classificato come organismo alloctono invasivo4. Si stima che una colonia di calabroni asiatici consumi in media 11 chilogrammi di biomassa di insetti a stagione, tra cui api mellifere e impollinatori selvatici5. I nidi primari, costruiti dalla regina in primavera, si trovano soprattutto nelle aree urbane, dove possono essere contrastati legalmente utilizzando biocidi omologati. I nidi secondari, che possono contenere migliaia di individui, si trovano principalmente tra le chiome degli alberi nei boschi. Per contenere la rapida diffusione del calabrone asiatico, occorre consentire già quest’anno la concessione di autorizzazioni

1 Modifica del 16 giugno 2023 della legge sull’agricoltura (LAgr; FF 2023 1527).

2 www.ufam.admin.ch > Temi > Tema Biotecnologia > Informazioni per gli specialisti > Specie esotiche invasive > «Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive» del 18 maggio 2016

3 www.ufam.admin.ch > Temi > Tema Prodotti chimici > Informazioni per gli specialisti > Uso corretto dei prodotti biocidi > Lotta integrata contro i parassiti

4 www.ufam.admin.ch > Temi > Tema Biodiversità > Pubblicazioni e studi > «Specie esotiche in Svizzera». Panoramica delle specie esotiche e dei loro effetti. Stato 2022.

5 Quentin Rome et al. (2021). Not just honeybees: predatory habits of Vespa velutina (Hymenoptera: Vespidae) in France. Annales de la Société entomologique de France (N.S.). DOI:10.1080/00379271.2020.1867005.