Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine
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bientali perché sono considerate equivalenti alle piante convenzionali, quindi sicure. La procedura si conclude con una decisione formale che stabilisce se i criteri sono soddisfatti e se si tratta di una pianta NGT2. Per tutte le piante geneticamente modificate che non rientrano nella definizione di piante NGT (p. es. quelle in cui è stato inoculato materiale genetico esogeno) continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per gli OGM conformemente alla direttiva 2001/18/CE.
Regime di autorizzazione
Una volta accertato lo stato di una pianta, per l’autorizzazione si applica quanto segue:
• piante NGT1: possono essere immesse nell’ambiente a titolo sperimentale e autorizzate per la messa in
commercio come le piante ottenute con tecnologie di selezione convenzionali33;
• piante NGT2: l’immissione sperimentale nell’ambiente e la messa in commercio di queste piante sono
tuttora soggette ad autorizzazione. La procedura di autorizzazione si basa sostanzialmente sulla procedura in vigore per gli OGM; tuttavia, i requisiti per la valutazione dei rischi devono essere ridefiniti o semplificati34.
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Etichettatura
Secondo il progetto di regolamentazione della Commissione europea, le piante NGT1 costituiscono OGM, ma le derrate alimentari e i mangimi ottenuti da tali piante non devono più essere corredati di un’etichettatura speciale. Solo il materiale di moltiplicazione delle piante NGT1 consegnato a terzi deve essere etichettato con la dicitura «new genomic technique category I». Ciò garantisce che sia i selezionatori sia i produttori possano scegliere tra piante NGT1 e piante convenzionali. Questo aspetto è rilevante in particolare per la produzione biologica, poiché le piante NGT1 rimangono vietate in ambito biologico in quanto OGM. Per i consumatori sarebbe impossibile riconoscere se i prodotti derivano da piante convenzionali o della categoria NGT1 ottenute mediante nuove tecnologie di selezione, dato che i prodotti NGT1 non dovrebbero essere etichettati. Le piante NGT2 rimarrebbero assoggettate all’obbligo di etichettatura in quanto OGM35. Inoltre, dovranno poter essere indicate in futuro le proprietà trasferite mediante modificazione genetica (p. es. resistente a x).
Separazione del flusso delle merci e tracciabilità
Il progetto della Commissione europea prevede l’obbligo di etichettatura del materiale di moltiplicazione delle piante NGT1. In tal modo si garantiscono in linea di principio la libertà di scelta e la separazione del flusso delle merci. Dato che gli OGM e, con essi, i prodotti NGT rimangono vietati nell’agricoltura biologica e che per la produzione biologica è prescritta la separazione del flusso delle merci, la libera scelta per i pro-
dotti NGT1 può essere garantita solo con la scelta di prodotti biologici o etichettati volontariamente come non OGM.
3.3 Emendamenti apportati dal Parlamento europeo in prima lettura
Nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, il 7 febbraio 2024 il Parlamento europeo ha definito la propria posizione in vista dei negoziati con il Consiglio dell’UE36. Pur approvando i punti essenziali della bozza della Commissione europea, ha deciso diverse deroghe che riguardano in particolare i criteri materiali e le prescrizioni in tema di etichettatura per le piante NGT1 nonché i brevetti correlati alle piante NGT.
Per quanto riguarda i criteri materiali per le piante NGT1, deve essere abolito il limite massimo di 20 modificazioni genetiche rispetto alla pianta parentale previsto dalla Commissione europea. Ciò consentirebbe un maggior numero di modificazioni simultanee, ampliando in tal modo le possibilità. In futuro sarà possibile apportare fino a tre modificazioni, combinabili tra loro, dei seguenti tipi all’interno di una sequenza genica che codifica per una proteina: sostituzione o inserimento di non più di 20 nucleotidi in qualsiasi combinazione, soppressione di un numero qualsiasi di nucleotidi. Inoltre, le sequenze contigue presenti nel pool genetico del selezionatore possono essere introdotte, sostituite, invertite o spostate indipendentemente dal numero o dalla lunghezza, purché non vengano create nuove proteine di fusione composte o interrotti geni esistenti.
33 Articoli 6 e 7 della proposta COM(2023) 411 final.
34 Articoli 13 e 14 della proposta COM(2023) 411 final.
35 Articolo 21 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio – Dichiarazione della Commissione, http://data.europa.eu/eli/dir/2001/18/oj.
36 https://www.europarl.europa.eu > legislative train > sustaining our quality of life: food security, water and nature > tabled > plants produced by certain new genomic techniques