Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/26: Legge federale sulle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione · 48 pagine
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quanto avviene per gli OGM classici transgenici, l’attuale procedura probatoria limita attualmente la dimostrabilità certa per i prodotti ottenuti mediante nuove tecnologie di selezione e la rende possibile solo in presenza di informazioni dettagliate sulle modificazioni genetiche, che devono quindi essere dichiarate all’autorità competente nei documenti presentati con la domanda. In linea di principio, oggi è già possibile dimostrare modificazioni anche minime del materiale genetico; tuttavia, non può essere comprovato che le modificazioni sono state realizzate con l’ingegneria genetica. In questi casi le procedure probatorie consolidate,
che si fondano sul metodo PCR, mostrano i propri limiti. Sulla base di diverse proprietà genetiche è tuttavia possibile determinare un’impronta genetica inequivocabile che consente di identificare un OGM noto come tale. Per questo è particolarmente idoneo il moderno metodo NGS (next generation sequencing), che attualmente, tuttavia, non è utilizzato ancora in modo regolare nel contesto dell’attuazione. La rilevazione si rivela peraltro difficile anche con questo approccio a causa delle possibili contaminazioni nel caso di miscele, prodotti trasformati e tracce di OGM. La difficoltà della rilevazione aumenta quanto più la miscela è complessa, la trasformazione incisiva e la quantità ridotta. In questi casi un’esecuzione efficace sarebbe quasi impossibile, soprattutto perché l’onere della prova per una dichiarazione eventualmente necessaria competerebbe alle autorità esecutive, per esempio nel caso di una documentazione dubbia sulla tracciabilità. Per compensare le carenze a livello di dimostrabilità, la tracciabilità deve essere garantita mediante una documentazione priva di lacune (analogamente a quanto avviene per l’agricoltura biologica). I requisiti devono essere concretizzati a livello di ordinanza sulla base dell’articolo 6 capoverso 2 AP-LNTS.
Valore aggiunto
Sinora la regolamentazione dell’ingegneria genetica nel settore non umano era volta esclusivamente a salvaguardare gli esseri umani, gli animali e l’ambiente dagli effetti negativi dell’ingegneria genetica. Tale obiettivo è raggiunto assicurando che i rischi correlati agli OGM rimangano entro limiti ritenuti sostenibili. Questo approccio si riflette anche nell’articolo 37a capoverso 2 LIG, che prevede un «regime di autorizzazione basato sui rischi» applicato alle piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione. In questo ambito viene introdotto un nuovo criterio di autorizzazione: l’articolo 37a capoverso 2 LIG prevede che le piante ottenute mediante nuove tecnologie di selezione apportino «per l’agricoltura, l’ambiente e i consumatori un valore aggiunto comprovato rispetto alle tecniche di selezione convenzionali». Il rischio deve quindi essere sostenibile a prescindere dal valore aggiunto, che non può compensare un rischio insostenibile.
Il valore aggiunto deriva da determinate proprietà che consentono uno specifico vantaggio supplementare per l’agricoltura, l’ambiente o i consumatori. Il valore aggiunto si riferisce alla pianta prima della modificazione genetica da esaminare. Un valore aggiunto per la categoria «agricoltura» consisterebbe, per esempio, nella maggiore resa di una varietà di piante ottenuta mediante nuove tecnologie di selezione rispetto alla varietà iniziale prodotta con i metodi convenzionali. Il valore aggiunto deve essere dimostrato anche nel caso di un’autorizzazione basata sulla comparabilità. Un valore aggiunto nella categoria «ambiente» sarebbe rappresentato, per esempio, da un impiego ridotto di prodotti fitosanitari reso possibile da una maggiore resistenza ai parassiti di una varietà di piante ottenuta mediante nuove tecnologie di selezione. Alla categoria «consumatori» potrebbe essere apportato un valore aggiunto riducendo il tenore di allergeni in una pianta mediante nuove tecnologie di selezione.
Occorrerà precisare a livello di ordinanza quali criteri stabiliscono l’esistenza o meno di un valore aggiunto, come attribuire i valori aggiunti alle tre categorie «agricoltura», «ambiente» e «consumatori» e come comprovarne l’esistenza. Al riguardo è necessario considerare che possono essere esaminati anche valori aggiunti, non facilmente misurabili e valutabili, per esempio il colore dei petali dei fiori ornamentali. Così come il rischio, pure il valore aggiunto deve essere esaminato dai servizi specializzati in materia della Confederazione che decidono se il richiedente ha fornito o meno una prova che rispetti il criterio.
3 Raffronto con il diritto dell’UE
3.1 Diritto vigente
La comparabilità della regolamentazione dell’ingegneria genetica nel settore non umano in Svizzera e
nell’UE si spiega con il forte riferimento della legislazione svizzera al diritto europeo25. Ciò agevola gli scambi
25 www.parlament.ch > ricerca > 21.4211 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare (disponibile in tedesco e francese).