Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine
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Compendio
La Convenzione e il Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari semplificano la riscossione internazionale delle pretese di mantenimento, in partico-
lare nei confronti della prole. Mirano a modernizzare le convenzioni vigenti per la Svizzera nel settore del mantenimento nonché adeguare l’organizzazione delle autorità alle nuove esigenze. Parallelamente si intende pure migliorare in modo mirato l’incasso nazionale degli alimenti.
Situazione iniziale
In Svizzera, i creditori di alimenti hanno diritto al sostegno delle autorità (aiuto all’incasso) per far valere le proprie pretese alimentari, anche nei confronti di debitori all’estero. Tuttavia, le basi legali che disciplinano l’aiuto transfrontaliero all’incasso di alimenti in Svizzera sono oramai obsolete. La vigente Convenzione di New York sulle prestazioni alimentari del 1956 non consente ad esempio di far valere all’estero gli alimenti anticipati in Svizzera, per cui l’ente pubblico perde milioni di franchi.
L’aiuto transfrontaliero all’incasso compete ai Cantoni, i quali hanno scelto modelli di organizzazione delle autorità molto diversi: alcuni prevedono uffici centrali cantonali e altri attribuiscono la competenza ai Comuni. L’organizzazione decentralizzata del trattamento degli incarti in alcuni Cantoni coinvolge diversi uffici che, occupandosi raramente di casi internazionali, spesso non dispongono delle conoscenze e dell’esperienza necessarie. Tuttavia, anche i Cantoni organizzati centralmente, con sufficienti risorse e un numero abbastanza elevato di casi da trattare, criticano l’attuale organizzazione delle autorità e lamentano uno scarso supporto da parte della Confederazione.
Date queste premesse, la mozione Paganini 22.3250 «Convenzione dell’Aia sull’esazione di prestazioni alimentari. Preparazione e ratifica da parte della Svizzera» ha incaricato il Consiglio federale di adeguare, in collaborazione con i Cantoni, l’organizzazione delle autorità nel settore in questione per poter ratificare la Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (Convenzione dell’Aia sulle prestazioni alimentari, CLA 07) e di sottoporre successivamente al Parlamento una proposta per la ratifica della Convenzione con la necessaria legislazione d’esecuzione.
Anche nell’ambito del diritto applicabile occorre intervenire. Quasi tutti gli Stati confinanti con la Svizzera applicano già le moderne regole del Protocollo dell’Aia sulle obbligazioni alimentari per determinare la legge applicabile. Per contro, in Svizzera valgono ancora le norme della Convenzione dell’Aia del 1973, che spesso rimandano all’applicazione del diritto estero. Norme uniformi in Europa e in molti altri Stati, che applicano sempre più spesso il diritto del foro, e quindi quello svizzero in caso di procedimenti nel nostro Paese, semplificano e rendono più prevedibile la situazione giuridica.