Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine
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richiesta di esazione delle sue pretese di mantenimento. Se il mantenimento è stato anticipato, la decisione spetta all’ente pubblico che lo ha anticipato. Nel quadro della trasmissione dei dati all’estero possono essere considerati eventuali interessi dell’obbligato in materia di protezione dei dati dato che il modulo di trasmissione già contiene un’indicazione sulla riservatezza e la protezione dei dati personali e che può essere presa una decisione di non divulgazione dei dati77.
I dati sono trasmessi all’estero per posta, se comprendono documenti cartacei in originale come ad esempio sentenze, oppure elettronicamente con adeguate misure di sicurezza.
Le persone interessate sono a conoscenza del trattamento. Le persone che presentano una richiesta in virtù della CLA 07 lo fanno volontariamente e con l’espresso desiderio che si avviino misure all’estero, ossia richiedono esse stesse la trasmissione dei propri dati all’estero. Chi presenta una richiesta di costituzione, riconoscimento e/o esecuzione o modifica di una decisione di mantenimento all’estero compilerà un modulo il cui primo foglio contiene un’indicazione sulla riservatezza e sulla protezione dei dati78. Il modulo menziona espressamente che i dati sono «trasmessi», ossia inviati all’estero, e che la protezione dei dati è retta dalla legge nazionale dello Stato in questione. Il richiedente acconsente dunque alla trasmissione dei suoi dati. Ognuno è libero di rinunciare all’assistenza delle autorità e occuparsi personalmente dell’esecuzione delle proprie pretese.
Anche le persone oggetto di misure sono informate in merito al trattamento dei dati, dato che di norma vengono contattate dalle competenti autorità prima dell’adozione di eventuali misure e in questa occasione vengono a sapere quali loro dati sono trattati.
Conformemente all’articolo 38 CLA 07, i dati personali raccolti o trasmessi ai sensi della stessa convenzione possono essere usati solo per i fini per i quali sono stati raccolti o trasmessi. Qualsiasi autorità che tratti un’informazione ne assicura la riservatezza conformemente alla legislazione nazionale (art. 39 CLA 07). Un’autorità non può inoltre divulgare né confermare le informazioni raccolte o trasmesse in applicazione della CLA 07 se ritiene che la salute, l’incolumità o la libertà di una persona possa risultarne compromessa (art. 40 par. 1 CLA 07). La protezione dei dati da parte delle autorità che li tratta è dunque garantita.
Il trattamento dei dati da parte dei Cantoni è disciplinato dalla pertinente legislazione cantonale. Spetta ai Cantoni accertarsi se le loro legislazioni debbano essere adeguate in materia di protezione dei dati in vista dell’attuazione della CLA 07.
77 V. allegato 1 della CLA 07
78 V. i moduli consultabili dalla nota 42