Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/28: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione e del Protocollo dell’Aia del 2007 sulle prestazioni alimentari nonché legge federale intesa a migliorare l’aiuto nazionale all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia · 48 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Da diversi decenni, la Svizzera si impegna a sostenere i creditori di alimenti nell’esecuzione delle pretese alimentari all’estero (aiuto all’incasso). Nel 1975, quando il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente le convenzioni internazionali dell’Aia del 19731 relative alle obbligazioni alimentari e quello concernente la convenzione di New York del 19562 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero, ha sottolineato quanto questi strumenti rispondessero a preoccupazioni umanitarie e bisogni sociali evidenti a livello internazionale. L’obiettivo dichiarato del Consiglio federale era sostenere in modo efficace i creditori di alimenti particolarmente bisognosi di protezione. Inoltre, la Svizzera poteva contribuire ad armonizzare le norme internazionali in un campo in cui l’aspetto umanitario è prevalente3.
Questi importanti interessi privati, allora alla base della ratifica delle citate convenzioni, conservano ancora la loro importanza; su di essi si fonda la necessità di aderire anche ai nuovi trattati internazionali in materia di mantenimento, ossia la Convenzione dell’Aia del 23 novembre 20074 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (CLA 07) e il Protocollo del 23 novembre 20075 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (Protocollo). Questi strumenti permetteranno di continuare a sostenere i creditori di alimenti.
L’aiuto all’incasso, tuttavia, persegue anche un interesse dello Stato e della collettività: è necessario che siano anzitutto i debitori di alimenti, e non lo Stato o la collettività, a finanziare i crediti alimentari. I debitori non devono potersi sottrarre ai loro obblighi trasferendosi all’estero.
In linea di massima, l’aiuto all’incasso ha dato buoni frutti. In Svizzera, tuttavia, le vigenti basi legali in materia di esazione internazionale degli alimenti6 sono ormai obsolete e non salvaguardano più in modo efficace gli interessi citati. La Convenzione di New York (CNY) conclusa nel 1956 intendeva tutelare principalmente le persone bisognose, poiché allora non esisteva ancora l’anticipo dei crediti di mantenimento. Per queste ragioni storiche, alcuni Stati parte interpretano la CNY escludendo dal suo campo d’applicazione l’anticipo di tali crediti. Per la Svizzera invece, dove molti di questi crediti sono in parte o del tutto anticipati, è praticamente impossibile un’esazione all’estero. I debitori di alimenti possono dunque sottrarsi ai loro impegni trasferendosi in un altro Stato, facendo così perdere all’ente pubblico i soldi anticipati, poiché
1 FF 1975 II 1365; Convenzione dell’Aia del 2 ott. 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (CLA73-L), RS 0.211.213.01; Convenzione dell’Aia del 2 ott. 1973 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari (CLA73-R/E), RS 0.211.213.02.
2 FF 1975 I 1557, 1559 seg., 1563 seg; Convenzione di New York del 20 giu. 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero (CNY), RS 0.274.15.
3 FF 1975 II 1382
4 Convenzione dell’Aia del 23 nov. 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (CLA 07).
5 Protocollo dell’Aia del 23 nov. 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (Protocollo).
6 CNY (v. nota a piè di pagina 2); Accordo del 31 ago. 2004 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d’America sull’esecuzione delle obbligazioni alimentari (RS 0.211.213.133.6); Memoranda of Understanding del 5 giu. 2003, 9 lug. 2003, 5 giu. 2013 e 25 gen. 2016 tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Provincia di Manitoba (RS 0.211.213.232.1), del Saskatchewan (RS 0.211.213.232.2), della Columbia Britannica (RS 0.211.213.232.3) e dell’Alberta (RS 0.211.213.232.4) concernenti il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari.