Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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Camere federali nel 20234 il Consiglio federale ha stabilito che il DATEC (Ufficio fede- rale delle comunicazioni) creerà le basi legali affinché il Consiglio federale introduca un numero breve a tre cifre per l’aiuto alle vittime di violenza.
Bisognerà anche adattare alcune specifiche alla realtà tecnica. Oggi, ad esempio, la localizzazione non viene più fatta in base al numero di telefono e ai dettagli dell’indirizzo associato al collegamento, bensì sui dati di localizzazione del dispositivo mobile (dati GPS) o sulla trasmissione delle coordinate di ingresso dell’edificio da cui viene effet- tuata la chiamata di emergenza sulla rete fissa. La revisione introduce inoltre una nuova categoria accanto ai servizi di emergenza, quella dei servizi di assistenza e consulenza. Infine, occorrono adeguamenti anche per i veicoli dotati di NGeCall112.
Contenuto del progetto
Il progetto posto in consultazione modifica le disposizioni dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)5 e dell’ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)6. affinché le persone con problemi di udito, in particolare, possano accedere senza bar- riere ai servizi di emergenza tramite terminali mobili (smartphone). L’attenzione è rivolta alle comunicazioni testuali in tempo reale (RTT) secondo il futuro standard europeo armonizzato7. Le disposizioni mirano a garantire che, da un lato, il servizio sia messo a disposizione dai fornitori e, dall’altro, che i dispositivi terminali abbiano la funzione RTT. La comunicazione testuale semplifica l’accesso ai servizi di emergenza, non solo per le persone sorde e audiolese: può essere utile anche in casi in cui un contatto verbale non è possibile, ad esempio a causa di una situazione di pericolo o di un feri- mento.
L’ordinanza sugli elementi di indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)8 in- troduce la categoria dei servizi di assistenza e consulenza in aggiunta ai servizi di emergenza. Ciò consente di emanare direttive diverse per ciascuna categoria. Sia per le direttive che i fornitori di servizi di telecomunicazione e i produttori di apparecchiature terminali devono rispettare, sia per le centrali di allarme, che ricevono le chiamate e devono fornire i servizi e le attrezzature necessarie. I numeri brevi esistenti per i servizi di assistenza e consulenza saranno integrati da numeri brevi per l’aiuto alle vittime.
4 Rapporto mozioni e postulati - PDF
5 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1)
6 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2)
7 ETSI EN 303 919
8 Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104)