Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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- Una misura per attuare la Convenzione di Istanbul è l’introduzione di un numero tele- fonico nazionale per l’aiuto alle vittime. Si tratta di una misura prioritaria nella tabella di marcia di Confederazione e Cantoni contro la violenza domestica17. Ciò soddisfa anche le tre mozioni citate nella sezione «Situazione iniziale», adottate dal Parlamento nel 2021 e volte ad istituire linee telefoniche per le persone colpite dalla violenza.
- In passato, la localizzazione era in parte legata al numero di telefono fisso (geogra- fico). Anche per questo motivo, ai sensi dell’articolo 84 capoverso 3 OST, l’indicazione del numero chiamante deve essere imposta anche per le chiamate dei clienti che hanno scelto il servizio di soppressione dell’indicazione. Oggi, conformemente all’articolo 29b capoverso 1 OST, il servizio di localizzazione fornito dal concessionario del servizio universale non è più legato al numero di telefono, ma si basa su dati di localizzazione forniti in tempo reale (radiocomunicazione mobile) o su coordinate fisse (rete fissa). Questi dati possono essere richiamati dalle centrali di allarme tramite un database. Tuttavia, la visualizzazione del numero rimane importante, soprattutto per i servizi di emergenza dei pompieri, dei servizi di soccorso e della polizia. Può anche essere utile per bloccare i numeri utilizzati in modo improprio, per riconoscere l’origine delle chia- mate di emergenza in caso di chiamate ripetute nonché per effettuare richiami se ne- cessario. Possono avere tale necessità anche i servizi di assistenza e consulenza e altri servizi (soccorso aereo, numeri brevi armonizzati a livello europeo). Per motivi di protezione dei dati, tuttavia, il chiamante deve essere informato in anticipo della visua- lizzazione forzata del numero per tali servizi.
- Circa il 20 per cento delle chiamate di emergenza viene effettuato tramite la rete fissa, di cui una parte via reti aziendali. La struttura delle reti aziendali consente in generale di trasmettere solo le coordinate della sede centrale dell’azienda come informazioni di localizzazione standard di una chiamata di emergenza. Tuttavia, l’emergenza può ve- rificarsi a casa del dipendente (telelavoro) o presso una filiale dell’azienda. Vi è dunque il rischio che la chiamata di emergenza non venga inoltrata alla centrale di allarme locale e che i servizi di emergenza ricevano dati di localizzazione non pertinenti. Esi- stono soluzioni tecniche a questo problema, ma sono complesse e in alcuni casi com- portano problemi di protezione dei dati. Se il fornitore dell’impianto telefonico non è al contempo il gestore del collegamento, non può leggere la posizione dall’indirizzo IP della persona che effettua la chiamata di emergenza e dovrebbe a tale scopo instaurare uno scambio di informazioni con il gestore del collegamento.
- La funzione eCall, che in caso di collisione genera chiamate di emergenza automati- camente o previa pressione su un pulsante, obbligatoria per la certificazione dei veicoli dell’UE dal 201818, era originariamente ideata specificamente per le comunicazioni 2G e 3G. La chiamata di emergenza tramite eCall non funzionerà più quando i tre operatori
17 Vedi campo d’azione 5 sotto DFGP, CDDGP, CDOS (2021). Violenza domestica: roadmap della Confederazione e dei Cantoni, https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/haeusliche-gewalt/strategischer-dialog.html.
18 UE (2015): Regolamento (UE) 2015/7508 del 29 aprile 2015 relativo ai requisiti di omologazione per l’introduzione del sistema di bordo eCall basato sul 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0758. La Svizzera ha adottato questi requisiti attraverso un Memorandum d’intesa.