Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari
Oltre all’autorizzazione fintech, il summenzionato rapporto di valutazione esamina anche le eccezioni esistenti nell’OBCR che comportano notevoli ripercussioni per la promozione dell’innovazione. A seguito delle eccezioni previste nel diritto bancario e se loro attività non è coperta da altri atti normativi sui mercati finanziari, diverse imprese possono proporre servizi di pagamento senza autorizzazione né vigilanza da parte della FINMA. In quanto intermediari finanziari ai sensi della legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro (LRD), devono tuttavia rispettare gli obblighi sanciti in questa base legale e affiliarsi a un organismo di autodisciplina. L’eccezione, introdotta nel 2017, applicata ai conti di esecuzione per i depositi detenuti soltanto per un breve periodo (fino a 60 giorni, cfr. art. 5 cpv. 3 lett. c OBCR) è particolarmente utile per i modelli aziendali quali il crowdfunding. Il margine che favorisce l’innovazione («sandbox»; cfr. art. 6 cpv. 2 OBCR) consente peraltro alle imprese di testare un modello aziendale prima di dover richiedere un’autorizzazione, che diventa obbligatoria non appena i depositi accettati superano l’importo di 1 milione di franchi. Questa eccezione è spesso associata a quella per i fondi di modico importo (sino a fr. 3000 per cliente, cfr. art. 5 cpv. 3 lett. e OBCR) nonché alla garanzia del rischio di insolvenza da parte di una banca autorizzata (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. f OBCR). In generale, il settore reputa queste eccezioni adeguate e promotrici di innovazione. Nel suo rapporto, il Consiglio federale ritiene che queste eccezioni si siano dimostrate in linea di principio valide, ma che devono essere esaminate Dato che sono contemplate a livello di ordinanza, sarà effettuata una valutazione in occasione dei lavori a questo livello.
1.1.3 Regolamentazione delle stablecoin
Attualmente non esiste alcuna definizione giuridica universalmente riconosciuta del termine «stablecoin» (criptomoneta stabile). Nelle sue raccomandazioni sulle stablecoin di importanza globale8 (cfr. n. 2.1.2) il Financial Stability Board (FSB) propone due caratteristiche che distinguono le stablecoin da altri beni crittografici: i) l’esistenza di un meccanismo di stabilizzazione (rispetto a un valore patrimoniale di riferimento come una valuta ufficiale), ii) la possibilità di utilizzare tale bene crittografico come mezzo di pagamento e/o riserva di valore. Al momento in Svizzera l’emissione di stablecoin non è soggetta ad alcuna legislazione specifica, bensì è valutata nell’ambito del diritto in materia di mercati finanziari, improntato ai principi e neutrale sotto il profilo tecnologico, tenendo conto dell’effettiva struttura delle stablecoin.
La FINMA ha precisato le sue aspettative in una guida pratica9 e in una comunicazione sulla vigilanza10: nel settembre 2019 la FINMA ha pubblicato un supplemento alla sua guida pratica sulle «initial coin offerings» (ICO) dedicato alla questione delle stablecoin nel diritto svizzero in materia di vigilanza. In tale supplemento la FINMA evidenzia che la struttura concreta delle stablecoin si differenzia fortemente nel singolo caso sotto il profilo giuridico, tecnico, funzionale ed economico, rendendo perciò impossibile una categorizzazione universale. Nel trattamento prudenziale delle stablecoin, la FINMA pone l’accento sulla funzione economica e sullo scopo («substance over form») tenendo conto dei principi di valore comprovati («same business, same risks, same rules») e delle particolarità del singolo caso. In generale, se una stablecoin è ancorata a una moneta fiduciaria ed esiste un diritto di rimborso a un importo fisso (ad
7 RS 955.0
8 FSB, High-level Recommendations for the Regulation, Supervision and Oversight of Global Stablecoin Arrangements ‒ Final report, consultabile all’indirizzo: https://www.fsb.org/uploads/P170723-3.pdf, 17 luglio 2023.
9 FINMA, Supplemento alla guida pratica per richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO), consultabile all’indirizzo: https://www.finma.ch/it/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/1bewilligung/fintech/wegleitung -stable-coins.pdf?sc_lang=it&hash=D6AF150D82F169C49BA7ACB3103C7776, 11 settembre 2019.
10 FINMA, Comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2024 – Stablecoin: rischi e requisiti per gli emittenti di stablecoin e le banche garanti, consultabile all’indirizzo: 20240726-finma-aufsichtsmitteilung-06-2024.pdf,
26 luglio 2024.