Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

es. 1 token = 1 franco svizzero), la stablecoin deve probabilmente essere considerata un deposito ai sensi del diritto bancario ed è necessaria un’autorizzazione bancaria, fatte salve le eccezioni vigenti all’obbligo di ottenere tale autorizzazione. Se l’importo del diritto di rimborso dipende dall’andamento del valore dell’attivo, ad esempio in caso di ancoramento del token a un paniere di valute, può rendersi necessario distinguere tra deposito di diritto bancario e investimento collettivo di capitale. Al riguardo, spesso è importante sapere se la gestione dei valori di riferimento avviene per conto e a rischio del titolare del token (indizio di investimenti collettivi di capitale) oppure per conto e a rischio dell’emittente (indizio di depositi di diritto bancario). Alle stablecoin che non offrono ai titolari alcun diritto al rimborso e sono invece dotate di un meccanismo di stabilizzazione alternativo, si possono applicare altre leggi sui mercati finanziari (oltre alla LRD), in particolare la legge del 19 giugno 201511 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) nella gestione di sistemi di pagamento.

Nel luglio 2024 la FINMA ha inoltre pubblicato la sua comunicazione sulla vigilanza in materia di stablecoin che fornisce informazioni su aspetti specifici del diritto dei mercati finanziari legati ai progetti di emissione di stablecoin e alle loro ripercussioni sugli assoggettati. In tale comunicazione la FINMA constata che, in Svizzera, vari emittenti di stablecoin si avvalgono delle garanzie del rischio di insolvenza fornite dalle banche; pertanto, secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera f OBCR non necessitano di alcuna autorizzazione da parte della FINMA ai sensi del diritto bancario, bensì necessitano soltanto di un’autorizzazione quale intermediario finanziario mediante affiliazione a un organismo di autodisciplina. Ai fini dell’applicabilità della disposizione derogatoria concernente le garanzie del rischio di insolvenza, a tutela dei depositanti la FINMA ha elaborato determinati requisiti minimi. Nella comunicazione, la FINMA indica altresì i rischi di reputazione per la banca garante in caso di irregolarità presso l’emittente di stablecoin.

Benché il quadro giuridico vigente consenta l’emissione di stablecoin ed esistano delle norme, queste sono comunque spesso inadeguate. In linea di massima è infatti richiesta un’autorizzazione bancaria per l’emissione di stablecoin che devono essere utilizzate come mezzo di pagamento. Un’autorizzazione fintech modificata sulla base del rapporto di valutazione offrirebbe un fondamento più adeguato per l’emissione di questo tipo di stablecoin. Nello specifico, e diversamente dall’autorizzazione bancaria, requisiti stringenti in materia di conservazione degli averi dei clienti e il divieto di investire tali averi costituiscono l’essenza di un istituto per mezzi di pagamento. Queste prescrizioni sono sostanziali per questo tipo di stablecoin, poiché producono un effetto stabilizzatore rispetto al valore di riferimento mantenendo al contempo un quadro normativo semplice. L’avamprogetto propone quindi di utilizzare l’autorizzazione quale istituto per mezzi di pagamento come base per l’emissione di questo tipo di stablecoin, prevedendo anche specifici requisiti supplementari I requisiti tengono conto dei pertinenti sviluppi internazionali, in particolare delle raccomandazioni del FSB sulle stablecoin di importanza globale. Lo scopo di queste modifiche è offrire un quadro più adeguato per l’emissione di stablecoin, al fine di promuovere l’innovazione e, al contempo, di proteggere in modo più appropriato la stabilità e l’integrità del sistema finanziario e dei clienti.

Nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo va osservato che i beni crittografici, incluse le stablecoin, presentano notevoli rischi a causa del loro trasferimento pseudonimizzato, della loro portata globale e della rapidità con cui si svolgono le transazioni. Per le stablecoin, tali rischi possono essere accentuati dal fatto che sono ampiamente accettate. Infatti, l’elevata volatilità di altri beni crittografici può comprometterne l’accettazione e l’utilizzo come mezzi di pagamento, mentre, grazie alla loro stabilità, si preferisce ricorrere alle stablecoin. Con la diffusione capillare del loro utilizzo, aumenta anche il rischio che possano essere usate ai fini del riciclaggio di denaro e del

11 RS 958.1