Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

− qualora non si adempiano tali condizioni, si deve presumere che i beni crittografici siano qualificabili come depositi del pubblico e, laddove i depositi del pubblico accettati superino l’importo di 100 milioni di franchi, sia pertanto necessario ottenere la classica autorizzazione a operare come banche.

Per contro, se un offerente di «custodial wallet» conserva individualmente beni crittografici (ai sensi dell’art. 16 n. 1bis lett. a LBCR), quindi ad esempio li accredita su un indirizzo di blockchain indipendente per ogni cliente, e l’offerente si è impegnato a mettere i beni crittografici a disposizione del cliente in ogni momento, non si applica alcun obbligo di autorizzazione secondo la LBCR. Questa regolamentazione è applicabile dall’entrata in vigore completa del progetto sulla tecnologia di registro distribuito (progetto TRD) del 1° agosto 2021. In tal contesto è stata espressamente disciplinata, tra le altre cose, nella legge federale dell’11 aprile 188916 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), la rivendicazione di terzi di beni crittografici dalla massa del fallimento in caso di fallimento (cfr. art. 242a LEF). La norma prevista dalla legislazione sulle banche (art. 16 n. 1bisLBCR) è stata dunque allineata alla modifica della LEF.

Nella LBCR è stato inoltre introdotto il suddetto obbligo di autorizzazione per la conservazione collettiva di beni crittografici qualificati come valori depositati (cfr. in particolare art. 1a, 1b e 4sexiesLBCR e art. 5a OBCR).17 In sostanza, l’obiettivo era quello di tutelare gli investitori, ma anche di preservare la reputazione della piazza finanziaria svizzera. La mancata introduzione di un obbligo di autorizzazione avrebbe potuto provocare rischi considerevoli. Da un lato perché le forme di protezione esistenti in caso di fallimento non costituirebbero alcun aiuto per gli investitori, nel caso in cui, ad esempio, il depositario agisse in maniera fraudolenta, impedendo l’accesso ai valori patrimoniali. Dall’altro perché, per ragioni di integrità e di reputazione della piazza finanziaria svizzera nonché di proporzionalità, non appare opportuno poter conservare criptovalute nell’ordine di miliardi per molti investitori senza che vi sia alcun tipo di vigilanza secondo la legislazione sui mercati finanziari, mentre per l’accettazione di classici depositi del pubblico per oltre 20 persone a partire da un importo di 1 milione di franchi è necessaria l’autorizzazione a esercitare l’attività di banca.18

Un’attività con beni crittografici può inoltre giustificare la qualifica di intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD ed essere soggetta ai relativi obblighi, inclusa l’affiliazione a un organismo di autodisciplina (art. 14 LRD). Ciò implica altresì il rispetto, per i prodotti in questione, della prassi definita dalla vigilanza competente (per la FINMA, cfr. la comunicazione FINMA sulla vigilanza 06/2024).

A seguito dello sviluppo del mercato di questi beni crittografici, ma anche di casi che hanno messo in evidenza i rischi associati a questi mercati, come il fallimento della piattaforma di negoziazione FTX, è riemersa la questione di un eventuale adeguamento della normativa vigente inteso a considerare sia il potenziale che i rischi di questi prodotti. Ciò ha evidenziato la necessità di rafforzare il quadro giuridico applicabile ai mezzi di pagamento crittografici e, di conseguenza, ha dato l’impulso ad avviare lavori a livello internazionale volti a trovare una risposta più adeguata ai rischi correlati ai servizi forniti con questi prodotti, in particolare per tenere conto in maniera più mirata del loro utilizzo come strumenti di investimento. In applicazione del principio «same business, same risks, same rules», nel luglio 2023 il FSB ha adottato raccomandazioni secondo cui i servizi per beni crittografici sottostanno a un regime analogo a quello applicabile alle attività con strumenti finanziari, laddove i rischi lo

16 RS 281.1

17 Se non si tratta di valori patrimoniali separati dalla massa fallimentare secondo l’art. 37d LBCR in caso di fallimento, questi sono considerati depositi del pubblico, a cui si applicano in ogni caso gli obblighi di autorizzazione generali ai sensi degli art. 1a e 1b cpv. 1 lett. a LBCR con i relativi requisiti previsti dalla LBCR.

18 Cfr. messaggio del 27 novembre 2019 concernente la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (FF 2020 221) e spiegazioni del DFF sull’ordinanza del Consiglio federale del 18 giugno 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, pag. 17 seg.