Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/37: Modifica della legge federale sugli istituti finanziari · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari

finanziamento del terrorismo.12 Negli ultimi anni anche in Svizzera si è diffuso notevolmente l’utilizzo generico di beni crittografici, così come si sono moltiplicate e hanno acquisito maggiore rilevanza le possibilità di utilizzarli come mezzi di pagamento. Di conseguenza si è esteso anche il loro utilizzo per scopi criminali.13

A comportare rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono in particolare le transazioni tra persone svolte senza l’intervento di un intermediario soggetto alle normative antiriciclaggio (transazioni «peer-to-peer» o P2P, così come accade con il denaro contante). Il grado di rischio concreto correlato a una stablecoin concreta dipende dalla frequenza di transazioni P2P di questo tipo che coinvolgono la stablecoin in questione e dalle misure adottate per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.14

Per contro, l’esecuzione pubblica di transazioni su blockchain può favorire la lotta contro il riciclaggio di denaro e l’attuazione di altre misure di compliance, in quanto utilizza l’origine e il corso di una determinata unità o di un determinato avere di un bene crittografico.15 Il progetto deve considerare in modo appropriato i rischi inerenti al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, tenendo conto degli standard internazionali e degli sviluppi, tutelando l’integrità della piazza finanziaria svizzera ma concedendo al contempo il margine di manovra per un’innovazione responsabile nel settore dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.

1.1.4 Regolamentazione dei servizi con altre criptovalute

Secondo il diritto vigente, un’attività con beni crittografici finalizzati al pagamento e che non sono strumenti finanziari, come bitcoin o ether, è soggetta ad autorizzazione unicamente se costituisce attività bancaria (ai sensi dell’art. 1a LBCR) o se si tratta di conservazione collettiva di mezzi di pagamento crittografici ai sensi dell’articolo 1b capoverso 1 LBCR.

In linea generale, la conservazione di tali beni crittografici è soggetta alla LBCR nei termini descritti di seguito (anche se nelle vigenti disposizioni di questa legge si parla di «custodia»).

• Offerenti di «non-custodial wallet» non possono disporre dei beni crittografici dei loro clienti.

Secondo le leggi in materia di mercati finanziari vigenti in Svizzera, essi non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione.

• Offerenti di «custodial wallet» possono disporre dei beni crittografici dei loro clienti. A

determinate condizioni possono dunque essere soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo la LBCR. Un siffatto obbligo di autorizzazione può dunque essere preso in considerazione nei seguenti casi:

− in caso di conservazione collettiva secondo l’articolo 16 numero 1bislettera b LBCR (beni crittografici qualificati come valori depositati), ossia quando l’offerente si è impegnato a mettere i beni crittografici a disposizione del cliente in ogni momento e tali beni crittografici sono attribuiti a una comunione e la parte che spetta al cliente deponente è chiaramente determinata. Nella fattispecie è sufficiente un’autorizzazione fintech;

12 GAFI, Updated Guidance for a Risk-Based Approach – Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, pag. 18; GAFI, Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins, pag. 7 segg.

13 Ufficio federale di polizia (fedpol), National Risk Assessment (NRA) ‒ Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets (in tedesco e francese), pag. 105 seg., gennaio 2024.

14 GAFI, Updated Guidance for a Risk-Based Approach – Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, pag. 18; GAFI, Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins, pag. 7 seg.; fedpol, National Risk Assessment (NRA) Risiko der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch Krypto-Assets (in tedesco e francese), pag. 31, gennaio 2024; consultabile all’indirizzo: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/86328.pdf.

15 Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), An approach to anti-money laundering compliance for cryptoassets, bollettino n. 111, consultabile all’indirizzo: www.bis.org, 13 agosto 2025.