Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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parte degli Stati relative ai rispettivi requisiti in materia di protezione dei dati e del meccanismo di controllo menzionato sopra.

Le persone oggetto di comunicazione vengono informate in merito ai dati scambiati e alle basi legali applicabili (art. 14 LSAI).

In materia di protezione dei dati, le persone interessate dispongono dei diritti previsti dalla LPD nei confronti degli istituti finanziari (art. 19 cpv. 1 LSAI). Nei confronti dell’AFC, tuttavia, possono esclusivamente far valere il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti (art. 19 cpv. 2 LSAI). Questo significa, in particolare, che non hanno la possibilità di opporsi alla comunicazione dei propri dati. Questa limitazione è giustificata, poiché l’opposizione sarebbe sistematicamente respinta per i motivi stabiliti dall’articolo 37 capoverso 2 LPD, in quanto la comunicazione dei dati si fonda su un trattato internazionale. Se, tuttavia, la trasmissione dovesse comportare uno svantaggio non sostenibile per le persone interessate, queste potrebbero far valere i diritti accordati loro dall’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa (art. 19 cpv. 2 LSAI).

L’esame preliminare dei rischi mostra, inoltre, che il trattamento dei dati non presenta rischi particolari per le persone interessate. Il quadro giuridico e le misure adottate consentono di fatto di circoscrivere gli eventuali rischi residui.

Assistenza in materia di recupero

L’adeguatezza della protezione dei dati degli altri Stati contraenti rappresenta una base importante anche nel caso dell’assistenza in materia di recupero. L’eventuale necessità di una regolamentazione supplementare sarà esaminata nell’ambito dei lavori di attuazione (cfr. n 3.3.).

46 RS 172.021