Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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entrate supplementari derivanti dal possibile recupero di crediti IVA svizzeri all’estero. Tuttavia, queste entrate dovrebbero essere marginali a fronte delle entrate dell’IVA.
6.6 Applicazione provvisoria
In virtù dell’articolo 7b capoverso 1 LOGA, se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono, il Consiglio federale può decidere o convenire l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale che deve essere approvato dall’Assemblea federale. Il Consiglio federale ha ritenuto che queste due condizioni fossero soddisfatte.
Per quanto riguarda la salvaguardia di importanti interessi, lo SCC aggiornato sarà applicato dal 1° gennaio 2026 con tutti gli Stati partner con cui lo scambio automatico di informazioni è attuato per mezzo dell’Accordo SAI Conti finanziari. Per ragioni di coerenza come pure di certezza del diritto e di pianificazione per gli istituti finanziari, è importante che la revisione dell’Accordo SAI CH-UE sia applicato dalla stessa data. La parità di trattamento degli Stati partner sarà pertanto garantita, a prescindere che le informazioni siano scambiate in virtù dell’Accordo SAI Conti finanziari o dell’Accordo SAI CH-UE. D’altra parte, per quanto riguarda la particolare urgenza, il Consiglio federale constata tuttavia che non è possibile concludere la procedura svizzera di ratifica del Protocollo di modifica dell’Accordo SAI CH-UE entro il 31 dicembre 2025, dal momento che il Protocollo di modifica è stato firmato soltanto il 20 ottobre 2025. La revisione della LSAI che attua lo standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato è stata infine approvata da entrambe le Camere dell’Assemblea federale con voto finale del 26 settembre 2025 e dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Di conseguenza, il Consiglio federale ha deciso di applicare provvisoriamente le disposizioni del Protocollo di modifica dell’Accordo SAI CH-UE relative alla revisione delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni dell’Accordo a partire dal 1° gennaio 2026. Il Consiglio federale ha anche deciso di applicare provvisoriamente il nuovo articolo 4p del Protocollo concernente il comitato congiunto, affinché le Parti dell’Accordo possano accordarsi sulle procedure e sui mezzi di comunicazione da utilizzare tra di loro prima dell’entrata in vigore della presente parte dell’Accordo.
Conformemente all’articolo 152 capoverso 3bisLParl, nell’ottobre 2025 ha consultato previamente le Commissioni parlamentari competenti, segnatamente le Commissioni dell’economia e dei tributi. L’articolo 7b capoverso 2 LOGA dispone che l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale cessi dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in questione.
6.7 Protezione dei dati
Il Protocollo di modifica si applicherà tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE. Gli Stati membri dell’UE figurano tutti nell’elenco svizzero degli Stati in cui è garantito un livello adeguato di protezione dei dati (allegato 1 all’ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati). La Svizzera beneficia di una decisione di adeguatezza, emessa