Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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Assistenza in materia di recupero

A livello internazionale non esistono standard minimi per tale forma di assistenza amministrativa e, di conseguenza, non esiste neppure un obbligo per la Svizzera di concordare disposizioni di questo tipo.

Gli altri impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal presente Protocollo di modifica.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200242 sul Parlamento, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.

Nel Protocollo di modifica sono contenute disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria la modifica di una legge federale. Di conseguenza, il decreto federale che approva il Protocollo di modifica è sottoposto a referendum facoltativo. La modifica della LSAI che attua lo standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato è stata approvata da entrambe le Camere dell’Assemblea federale con voto finale del 26 settembre 2025.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie che implichino nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autonomia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).

Un eventuale onere aggiuntivo derivante dall’assistenza in materia di recupero è a carico della Confederazione. Allo stesso modo, la Confederazione incasserà eventuali

42 RS 171.10