Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il disegno di decreto federale che approva il presente Protocollo di modifica si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione40 (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale ha la competenza di approvare i trattati internazionali, a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 LOGA). Il Protocollo di modifica è un trattato internazionale, per cui la competenza di approvazione non è del Consiglio federale, ma dell’Assemblea federale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Scambio automatico di informazioni
L’attuazione degli standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni è volta al rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera.
Lo scambio automatico di informazioni con gli Stati membri dell’UE non si fonda sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa né sull’Accordo SAI Conti finanziari, bensì sull’Accordo SAI CH-UE, che costituisce una base giuridica autonoma per lo scambio automatico di informazioni. Il Protocollo di modifica attua lo standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE. Benché si tratti di strumenti distinti, questi non differiscono in termini di contenuto per gli istituti finanziari svizzeri.
Il Protocollo di modifica mira ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato con l’UE per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Il Consiglio federale si è già espresso sull’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni aggiornato (cfr. messaggio del 19 febbraio 202541). Per questo motivo il Protocollo di modifica è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
Il D-LSAI e il P-OSAIn saranno applicabili anche all’Accordo SAI CH-UE riveduto, com’è già il caso attualmente.
40 RS 101
41 FF 2025 883