Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

dalla Commissione europea e riconfermata il 15 gennaio 202443 a seguito della revisione della LPD, in cui si ritiene che la Svizzera garantisca un livello adeguato di protezione dei dati.

Il Protocollo di modifica tratta sia dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale sia dell’assistenza in materia di recupero tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE.

Scambio automatico di informazioni

L’Accordo SAI CH-UE è in vigore dal 1° gennaio 2017. La parte del Protocollo di modifica relativa allo scambio automatico di informazioni è basata sulla revisione dell’Accordo a seguito dell’aggiornamento dello SCC dell’8 giugno 2023. Il Protocollo di modifica non modifica il regime di protezione dei dati in vigore, ne estende soltanto il campo di applicazione ai nuovi dati scambiati. Nel suo preambolo si fa anche riferimento alle ultime decisioni dell’UE relative al mantenimento della decisione di adeguatezza dell’UE concernente la Svizzera.

Le condizioni e le modalità relative allo scambio delle informazioni che possono essere trasmesse agli Stati membri dell’UE sono disciplinate nella LSAI e nell’OSAIn, che contengono le basi legali necessarie affinché gli istituti finanziari, le autorità fiscali cantonali e l’AFC possano trattare e trasmettere i dati personali specificati nell’Accordo SAI CH-UE modificato dal Protocollo di modifica. La LSAI e l’OSAIn assicurano che il trattamento e la trasmissione di tali dati siano conformi ai principi della protezione dei dati. In questa legge e in quest’ordinanza sono definiti, in particolare, gli obblighi che incombono agli istituti finanziari, i compiti dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali, i diritti delle persone interessate e le esigenze che il sistema d’informazione utilizzato dall’AFC deve soddisfare nonché le procedure di scambio di dati tra i Cantoni e l’AFC per via elettronica.

Inoltre, sono stati introdotti diversi meccanismi sia sul piano internazionale che su quello nazionale per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati. Questi sono descritti in dettaglio nel messaggio relativo all’approvazione dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali)44 e nel messaggio del 19 febbraio 202545. Si tratta in particolare dei meccanismi di valutazione del Forum globale, delle notifiche da

43 Relazione del 15 gennaio 2024 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, COM (2024) 7 final.

44 FF 2015 4467

45 FF 2025 883