Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 125 pagine
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giorno dei cittadini UE possa estinguersi (decadere) anche dopo un’assenza prolungata dal territorio elvetico (sei mesi). UDC considera incompatibile con l’ALC il fatto di allontanare cittadini dell’UE sulla sola base dei fatti di cui al capoverso 2.
Per quanto riguarda l’estinzione, il rifiuto o la revoca del diritto di soggiorno permanente (art. 61e), TI è favorevole a determinate condizioni. UDC trova scioccante che il diritto di soggiorno permanente si estingua solo dopo due anni d’assenza dal territorio del Paese e riterrebbe più appropriato un limite massimo di sei mesi, onde evitare abusi.
Per quanto riguarda l’obbligo di comunicare il rifiuto di definire la strategia di reintegrazione sul mercato del lavoro oppure il mancato rispetto della strategia definita (art. 97 cpv. 3 lett. dbis), CdC ritiene che la più stretta collaborazione tra gli URC e le autorità migratorie possa ripercuotersi positivamente sulla protezione del sistema sociale svizzero e favorire un’immigrazione orientata al mercato del lavoro. TI indica che questo obbligo comporterà un carico di lavoro in più per le autorità migratorie. Secondo UDC, l’obbligo di comunicazione alle autorità competenti in materia di prestazioni complementari non deve essere adempiuto alla data della decisione esecutiva, bensì immediatamente dopo il termine dell’esame; inoltre indica che non possono essere versate prestazioni complementari alle persone autorizzate a soggiornare in Svizzera in ragione del proprio capitale (pensionati, redditieri). Secondo UCS, un migliore scambio di dati permette di garantire anche in futuro un’immigrazione orientata al mercato del lavoro, tuttavia può comportare un onere amministrativo considerevole. Travail.Suisse e altre cerchie interessate (in particolare Syna, transfair) sono favorevoli alla comunicazione d’informazioni da parte degli URC alle autorità migratorie e propongono che gli URC trasmettano alle autorità migratorie competenti i dati dei datori di lavoro svizzeri che assumono reiteratamente lavoratori stranieri sulla base di contratti di durata molto breve.
In merito alle sanzioni in caso d’inosservanza della limitazione temporale della prestazione di servizi transfrontaliera (art. 122d), UDC ritiene che l’ALC (modificato) non contenga alcuna disposizione equivalente al capoverso 3, per cui la Svizzera non può introdurre su base unilaterale condizioni o sanzioni più restrittive. Costruzione svizzera chiede l’introduzione di misure accompagnatorie appropriate (p. es. schede informative, direttive) allo scopo di aiutare le imprese nell’attuare la disposizione.
2.3.1.2.2 Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore uni-
versitario svizzero
37 partecipanti hanno presentato proposte di modifica riguardanti l’articolo 61a LPSU. Di questi, 24 (CdC, ZH, OW, ZG, FR, SO, AR, AI, SG, TI, VD, VS, NE, BL, UR, JU, Verdi, Travail.Suisse, FHNW, transfair, Syna, HES-SO Rektorat, HES-SO Regierungsausschuss, Università della Svizzera italiana) chiedono un sostegno completo e/o illimitato da parte della Confederazione per compensare le perdite subite dalle università cantonali e dalle scuole universitarie professionali, mentre altri 13 partecipanti chiedono un sostegno nettamente superiore da parte della Confederazione (USU, FEN, VSETH, HES-SO Studierende, SUB, OneHSLU, FAE, skuba, VSPHS, Students.fhnw, VERSO, VSUZH, SUPSI). SG, TI, SUPSI e Università della Svizzera italiana chiedono adeguamenti al modello di ripartizione. VD auspica inoltre una diversa data di calcolo.