Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 125 pagine

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di stabilire misure protettive o di riequilibrio, siano consultate le parti sociali (art. 21b cpv. 9).

I Verdi chiedono di stralciare del tutto l’articolo 21b AP-LStrI o, a titolo sussidiario, di rinunciare al capoverso 6 lettera b di tale disposizione e di aggiungere un nuovo capoverso (art. 21b cpv. 5bis) in cui stabilire che il Consiglio federale esamina in via prioritaria misure compatibili con l’ALC.

UDC propone di formulare l’articolo 21b capoverso 5 in modo che il superamento di un dato valore soglia determini l’attivazione della clausola di salvaguardia e non un suo esame. USI propone una formulazione dell’articolo 21b capoverso 5 volta a garantire che il superamento del valore soglia relativo all’immigrazione netta e all’occupazione di frontalieri dia luogo a un esame della clausola di salvaguardia solo se viene superato anche il valore soglia relativo alla disoccupazione o all’aiuto sociale. Economiesuisse e USI propongono inoltre adeguamenti in merito al coinvolgimento delle parti sociali cantonali ai capoversi 9 e 10.

USAM chiede di riformulare l’articolo 21b capoverso 6 e di prevedere l’obbligo di interpellare le parti sociali cantonali in caso di richiesta di misure protettive regionali.

USS propone diverse modifiche concrete all’articolo 21b (cpv. 1, 2, 6, 9, 10). Se un valore soglia viene superato occorre procedere a un esame obbligatorio che porti in via prioritaria all’adozione di misure di politica congiunturale, relativa al mercato del lavoro e sociale.

Anche altre cerchie propongono modifiche all’articolo 21b, tra cui CVCI, GastroSuisse, Syna, Unia, Commercio Svizzera, ISOLSUISSE, Operation Libero, scienceindustries, Swiss Textiles, transfair, Regio Basiliensis, HIKF e AvenirSocial.

Per quanto riguarda l’esclusione dall’aiuto sociale (abrogazione dell’art. 29a e nuovo art. 41c), CdC, NW, BL e TI appoggiano espressamente la nuova disposizione nell’interesse di una prassi uniforme. I Verdi, UDC e PS respingono espressamente la disposizione. BL rileva una certa vaghezza per quanto concerne l’aiuto sociale parziale per le persone esercitanti un’attività lucrativa, ma parte dall’idea che si possa presumere un aumento delle prestazioni per questa categoria di persone. VD sottolinea la pertinenza del capoverso 3. TI ritiene che anche una dipendenza parziale da aiuti sociali dovrebbe interrompere il computo del termine di riferimento. Secondo CdC, NW e BL, questa disposizione implica una maggiore collaborazione tra le autorità interessate (nei settori dell’aiuto sociale, del collocamento e della migrazione). NW precisa che un cittadino dell’UE «attivo» può farsi raggiungere dalla famiglia anche se dipende parzialmente dall’aiuto sociale, il che può far aumentare i costi dell’aiuto sociale. PS critica il fatto che i periodi di sei mesi o più di dipendenza totale dall’aiuto sociale non siano presi in considerazione per il computo della durata del soggiorno di cinque anni. UDC deplora che la disposizione non tenga conto degli ambiti d’applicazione più importanti, ossia le persone titolari di un diritto di soggiorno permanente o di un permesso di domicilio. Ritiene inoltre che una dipendenza parziale dall’aiuto sociale della durata di un mese dovrebbe già bastare per interrompere e azzerare il computo del periodo di cinque anni. Rilevando il carattere potestativo della clausola di deroga volta a escludere