Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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eccezionali. Il Protocollo sugli aiuti di Stato dell’ATT prevede inoltre un’eccezione giuridica particolare, in analogia all’articolo 93 TFUE: sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno anche gli aiuti che rispondono alle necessità di coordinamento dei trasporti o corrispondenti a un rimborso per determinate prestazioni inerenti alla nozione di servizio pubblico.
Secondo le eccezioni di carattere discrezionale di cui al paragrafo 3, l’autorità di sorveglianza competente può considerare compatibili con il buon funzionamento del mercato interno anche altre categorie di aiuti. L’articolo 4 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’articolo 14 dell’Accordo sull’energia elettrica stabiliscono che l’esercizio della discrezionalità spetta all’autorità di sorveglianza competente delle Parti. Benché i suoi pareri non saranno vincolanti, l’autorità svizzera avrà un’influenza sulle scelte degli enti erogatori. Se necessario, potrà dare esecuzione ai suoi pareri interponendo ricorso o sottoponendoli a una valutazione giudiziaria. Le suddette deroghe comprendono anche gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico in regioni con un tenore di vita anormalmente basso o con una grave sottoccupazione. Possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato interno anche gli aiuti che promuovono la realizzazione di importanti progetti di comune interesse delle Parti o destinati a rimediare a un grave turbamento dell’economia svizzera o di uno Stato membro dell’UE. Costituiscono un’eccezione, infine, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività o regioni economiche, purché non alterino le condizioni commerciali in misura contraria agli interessi comuni. Lo stesso dicasi per gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.
Le Parti possono stabilire ulteriori aiuti o regimi di aiuti che rientrano in queste deroghe giuridiche o discrezionali. La sezione A dell’allegato I dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dell’allegato III dell’Accordo sull’energia elettrica elenca a questo riguardo le misure settoriali specifiche compatibili con il buon funzionamento del mercato interno ai sensi del paragrafo 2 (esenzioni giuridiche). La sezione B dell’allegato I dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dell’allegato III dell’Accordo sull’energia elettrica elenca invece le tipologie che possono essere considerate compatibili con il buon funzionamento del mercato interno ai sensi del paragrafo 3 (esenzioni discrezionali). Secondo l’articolo 3 paragrafo 7, il Comitato misto può decidere di aggiornare le sezioni A e B dei rispettivi allegati. Ciò significa che può inserirvi ulteriori esenzioni giuridiche e discrezionali, in aggiunta alle altre esenzioni previste e in deroga al diritto comunitario. Questa disposizione è anche la controparte dell’articolo 108 paragrafo 2 capoverso 3 TFUE, che consente al Consiglio dell’UE di decidere che un aiuto è da considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga al diritto corrispondente.
A norma del paragrafo 4, gli aiuti compatibili con le disposizioni della sezione C dell’allegato I dei Protocolli sugli aiuti di Stato o dell’allegato III dell’Accordo sull’energia elettrica possono essere ritenuti compatibili con il buon funzionamento del mercato interno e sono esentati dall’obbligo di notifica previsto dal rispettivo Protocollo o allegato. Viceversa, le condizioni procedurali relative alla sorveglianza e all’esecuzione delle norme sugli aiuti di Stato previste alla sezione C del rispettivo allegato devono soddisfare le prescrizioni e procedure del sistema di sorveglianza svizzero stabilite all’articolo 4 paragrafi 1 e 3, all’articolo 5, all’articolo 6 paragrafo 1 e all’articolo 7 del Protocollo. Pertanto, i riferimenti nella sezione C si riferiscono solo ai capitoli I e III RGEC, quelli nell’allegato I del Protocollo sugli aiuti di Stato