Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Il paragrafo 6 prevede la non applicazione del rispettivo Protocollo sugli aiuti di Stato o della parte sugli aiuti di Stato Accordo sull’energia elettrica per gli aiuti d’importo inferiore alle soglie definite nella sezione D dell’allegato I dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dell’allegato III dell’Accordo sull’energia elettrica. La rispettiva sezione D rimanda alla definizione di aiuto «de minimis» ai sensi del regolamento UE corrispondente. L’aiuto concesso secondo le disposizioni del trattato è basato sull’importo versato a una singola società per le attività che rientrano nel campo d’applicazione del rispettivo accordo. Se un’impresa opera sia in un settore che rientra nel campo d’applicazione di uno degli accordi in questione sia in altri settori, per il calcolo dell’importo de minimis sono considerati esclusivamente gli aiuti concessi nel primo caso. È pertanto necessario impiegare strumenti adeguati, come la separazione delle attività o della contabilità, per garantire che le attività svolte nei settori coperti dagli accordi non siano sostenute da aiuti di Stato a favore di attività che ne esulano. Anche gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 paragrafo 6 in combinato disposto con la sezione D dell’allegato I dei Protocolli sugli aiuti di Stato e all’articolo 13 paragrafo 6 in combinato disposto con la sezione D dell’allegato III dell’Accordo sull’energia elettrica sono da considerarsi aiuti che non soddisfano tutti i requisiti dell’articolo 3 paragrafo 1 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dell’articolo 13 paragrafo 1 dell’Accordo sull’energia elettrica.
2.2.5.4 Sistemi di sorveglianza (approccio a due pilastri)
L’articolo 4 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’articolo 14 dell’Accordo sull’energia elettrica riguardano i sistemi di sorveglianza delle Parti.
Secondo il paragrafo 1, le queste ultime devono sorvegliare nel proprio territorio l’applicazione del diritto internazionale in materia di aiuti di Stato ai fini stabiliti dall’articolo introduttivo. Per la Svizzera questa sorveglianza va effettuata in conformità alle competenze costituzionali (n. 2.2.11.1 seg.).
Il paragrafo 2 prevede che l’UE attui gli obblighi assunti mantenendo e applicando il sistema di sorveglianza vigente in conformità agli articoli 93, 106, 107 e 108 TFUE e alle norme generali e settoriali, sostanziali e procedurali pertinenti. Al punto 1 della sezione A dell’allegato II dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dell’allegato IV dell’Accordo sull’energia elettrica sono elencati gli atti giuridici pertinenti dell’UE in materia di aiuti di Stato nonché gli altri atti giuridici di carattere settoriale.
Il paragrafo 3 prevede che la Svizzera, dal canto suo, attui gli obblighi assunti istituendo e mantenendo, entro un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del rispettivo Protocollo sugli aiuti di Stato o dell’Accordo sull’energia elettrica, un sistema che garantisca in ogni momento un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello dell’UE ai sensi del paragrafo 2 al fine di creare pari condizioni di concorrenza nei settori del mercato interno coperti dai rispettivi accordi.
Questo sistema deve definire le procedure di sorveglianza e le disposizioni sulla trasparenza attuabili a livello nazionale, le autorità statali e giudiziarie competenti nonché le disposizioni sostanziali direttamente applicabili (in particolare l’art. 3 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’art. 13 dell’Accordo sull’energia elettrica). Il punto 2 sezione A dell’allegato II dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dell’allegato IV dell’Accordo sull’energia elettrica ribadisce il requisito dell’equivalenza rispetto agli atti