Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 107Fedlex · Rapporto esplicativo
dell’ATA e nell’allegato III dell’Accordo sull’energia elettrica agli articoli 1–6 della decisione della Commissione sull’applicazione dell’articolo 106 TFUE82 e quelli nel Protocollo sugli aiuti di Stato dell’ATT all’articolo 9 del Regolamento (CE)
n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia83. Le condizioni procedurali contenute in questi atti giuridici dell’UE sono prese in considerazione perché secondo l’allegato II dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’allegato IV dell’Accordo sull’energia elettrica fanno parte dei criteri per un’attuazione equivalente. La presunzione di compatibilità consente alle autorità di sorveglianza (della Svizzera e dell’UE) di monitorare l’attuazione di questi atti giuridici e il rispetto delle condizioni ivi stabilite e, se necessario, di avviare un esame approfondito. Se i requisiti degli atti giuridici dell’UE non sono soddisfatti, l’aiuto avrebbe dovuto essere notificato e comunicato, nel qual caso ci sarebbero state le premesse per un esame approfondito. In pratica ciò significa che gli aiuti sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 4 paragrafo 3 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e all’articolo 14 paragrafo 3 dell’Accordo sull’energia elettrica, dal divieto di attuazione a livello federale, dall’obbligo di ricorso e dall’obbligo di comunicazione. L’aiuto, tuttavia, non era ancora stato dichiarato compatibile con il buon funzionamento del mercato interno, cosa che può essere fatta solo attraverso un esame da parte dell’autorità di sorveglianza e dei tribunali competenti. Se gli aiuti che soddisfano i requisiti degli atti giuridici elencati alla sezione C dell’allegato I dei Protocolli sugli aiuti di Stato o dell’allegato III dell’Accordo sull’energia elettrica vengono comunque annunciati all’autorità di sorveglianza, quest’ultima deve solitamente confermarne la liceità. La presunzione di compatibilità qui prevista riflette la situazione giuridica del sistema UE, in cui il RGEC non può avere lo stesso effetto di una decisione della Commissione che autorizza un aiuto. Poiché la Commissione non può delegare agli Stati membri dell’UE la competenza esclusiva prevista dagli accordi UE di determinare la compatibilità degli aiuti, essa mantiene la facoltà di esaminare l’applicazione del RGEC da parte degli Stati membri e, se necessario, di deliberare sulla liceità di tali aiuti.
Il paragrafo 5 prevede un’eccezione per gli aiuti a imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale. Le disposizioni dei rispettivi accordi, compresi i due Protocolli sugli aiuti di Stato e la parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica, sono valide soltanto se la loro applicazione non impedisce, di diritto o di fatto, l’adempimento dei particolari compiti assegnati a queste imprese. La disposizione derogatoria statuisce che lo sviluppo degli scambi non deve risultare compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti.
82 Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011 riguardante l’applicazione dell’articolo 106 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [notificata con il numero C(2011) 9380], GU L 7 dell’11.1.2012, pag. 3.
83 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/703, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri nazionali, GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22.