Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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europea ha ampie competenze di adottare misure correttive. Per maggiori informazioni sul rapporto tra il regolamento sulle sovvenzioni estere e le norme sugli aiuti di Stato negoziate con l’UE si veda il numero 2.2.5.4 sui sistemi di sorveglianza (approccio a due pilastri).

2.2.5 Commento a singoli articoli delle norme internazionali sugli aiuti di Stato

Le norme sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali disciplinano, da un lato, il divieto sostanziale direttamente applicabile (seppure con diverse eccezioni, anch’esse direttamente applicabili) e, dall’altro, i parametri della procedura di sorveglianza. Queste norme prevedono inoltre un particolare meccanismo di consultazione per gli sviluppi che riguardano interessi importanti e per la politica industriale dell’UE. Salvo diversamente previsto, le disposizioni istituzionali (v. n. 2.1.6) si applicano in via di principio anche alle relative norme internazionali. Per quanto riguarda la composizione delle controversie occorre osservare che le norme sugli aiuti di Stato previste dal diritto internazionale prevedono requisiti specifici per i rispettivi sistemi di monitoraggio. Nella misura in cui i sistemi di sorveglianza di cui all’articolo 4 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e all’articolo 14 dell’Accordo sull’energia elettrica garantiscono un livello di sorveglianza e applicazione equivalente, uno specifico aiuto può essere esaminato anche al di fuori del meccanismo istituzionale di composizione delle controversie. Un eventuale lodo arbitrale, inoltre, non ha alcun impatto sulle sentenze dei tribunali svizzeri in merito alla liceità di un aiuto concesso in Svizzera.

2.2.5.1 Obiettivo e principi generali delle norme internazionali sugli aiuti di Stato

Le norme internazionali sugli aiuti di Stato mirano a rafforzare e approfondire ulteriormente la partecipazione della Svizzera e dei suoi operatori economici ai settori del mercato interno dell’UE ai quali il nostro Paese partecipa sulla base dei trattati internazionali citati. Le Parti riconoscono che il corretto funzionamento e l’omogeneità del mercato interno nei settori coperti da tali accordi richiedono pari condizioni di concorrenza tra le imprese svizzere e dell’UE. Per garantire queste pari condizioni nel mercato comunitario, gli aiuti devono essere regolamentati da norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate dall’UE in base agli articoli 93, 106, 107 e 108 TFUE (equivalenza). L’autonomia delle Parti contraenti nonché il ruolo e le responsabilità delle loro istituzioni vanno rispettati. Questo vale anche per i principi derivanti dall’ordinamento costituzionale svizzero, che – oltre alla democrazia diretta, alla separazione dei poteri e al federalismo, menzionati esplicitamente – comprendono anche il pari trattamento e il diritto costituzionale in materia economica.

L’articolo 1 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’articolo 12 dell’Accordo sull’energia elettrica stabiliscono che gli obiettivi delle norme sugli aiuti di Stato sono assicurare pari condizioni di concorrenza tra le imprese dell’UE e della Svizzera nei settori del mercato interno coperti dai rispettivi accordi nonché garantire il buon funzionamento del mercato interno definendo norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato.