Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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dell’Unione europea e Tribunale dell’Unione europea) svolge un ruolo importante nell’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Gli atti pertinenti in materia di aiuti di Stato contengono solitamente sia elementi di diritto sostanziale che procedurale. Le principali disposizioni riguardano i seguenti punti.

‒ Articoli 93, 106 e 107 TFUE: l’articolo 107 TFUE introduce il concetto di aiuto di Stato e sottolinea nel contempo che un tale aiuto è incompatibile con il mercato interno dell’UE. Vengono però elencati anche gli aiuti compatibili (aiuti concessi per alleviare le conseguenze delle calamità naturali, aiuti sociali, ecc.) o che secondo la Commissione europea possono essere giudicati tali (aiuti regionali, tra cui aiuti allo sviluppo di regioni economicamente svantaggiate all’interno dell’UE, ecc.). L’articolo 106 TFUE traccia il perimetro di monitoraggio per le imprese statali e per il servizio pubblico, mentre l’articolo 93 TFUE autorizza gli aiuti che rispondono alle necessità del coordinamento dei trasporti.

‒ Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)76: questo regolamento esenta alcune categorie di aiuti dall’obbligo di notifica. Contiene un lungo elenco di aiuti di Stato che secondo la Commissione europea non pregiudicano la libera concorrenza nel suo mercato. Queste categorie sono presunte compatibili e non sono pertanto soggette all’obbligo di notifica. Le procedure d’esame dovrebbero concentrarsi, tra l’altro, sugli aiuti che hanno un impatto particolarmente importante sul mercato comunitario.

‒ Esenzione dall’obbligo di notifica per aiuti di modesto importo (regolamento-de-minimis)77: il regolamento ha per oggetto le misure di sostegno di lieve entità che non sono soggette al regime di sorveglianza (aiuti «de minimis»). Questi aiuti non hanno praticamente alcun impatto sulla concorrenza né sul commercio interstatale nel mercato comunitario. Non soddisfano tutti i requisiti dell’articolo 107 paragrafo 1 TFUE e non sono pertanto soggetti alla procedura di notifica. Attualmente, la soglia è di 300 000 euro per azienda su tre anni, anche se in determinati settori si applicano altri valori. Per i servizi d’interesse economico generale è prevista un’ulteriore soglia di 750 000 euro per azienda su tre anni (v. n. 2.2.5).

76 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, GU L 187, 26.6.2014, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara la compatibilità con il mercato interno di determinate categorie di aiuti in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara la compatibilità con il mercato interno di determinate categorie di aiuti a favore delle imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU L 167 del 30.6.2023, pag. 1.

77 Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, GU L, 2023/2831, del 15.12.2023.