Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.2.5.2 Relazione con gli accordi vigenti

L’articolo 2 dei Protocolli sugli aiuti di Stato definisce la relazione tra le norme sugli aiuti di Stato e gli accordi ATA e ATT vigenti. Analogamente ai rispettivi protocolli istituzionali aggiuntivi, anche i Protocolli sugli aiuti di Stato costituiscono parte integrante del rispettivo accordo. Non incidono né sulla loro portata né sui loro obiettivi. Il rapporto tra la parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica è definito di conseguenza all’articolo 12 paragrafo 2 di tale accordo: anche in questo caso le norme sugli aiuti di Stato non incidono né sulla sua portata né sui suoi obiettivi. Gli articoli 13 e 14 ATA sono abrogati dal rispettivo Protocollo sugli aiuti di Stato (v. anche n. 2.2.8.4). L’articolo 12 paragrafo 2 ATA non si applica al rispettivo Protocollo perché l’articolo 3 paragrafo 5 di quest’ultimo prevede un’apposita deroga. Salvo altrimenti disposto, gli elementi istituzionali (v. n. 2.1) sono applicabili anche ai Protocolli sugli aiuti di Stato e alla parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica.

2.2.5.3 Definizione di aiuto di Stato, principio e deroghe

L’articolo 3 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’articolo 13 dell’Accordo sull’energia elettrica corrispondono in ampia misura all’articolo 107 TFUE. Il paragrafo 1 definisce il concetto di «aiuto di Stato» e statuisce che un tale aiuto è sostanzialmente illecito. Secondo questa disposizione, gli aiuti concessi dalla Svizzera o da uno Stato membro dell’Unione, o mediante risorse statali, sono incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno se, favorendo determinate imprese o determinati settori, falsano o minacciano di falsare la concorrenza e pregiudicano così gli scambi tra le Parti contraenti nel campo d’applicazione degli accordi in questione. Diversamente dall’articolo 107 paragrafo 1 TFUE (v. n. 2.2.4), si ha la fattispecie dell’aiuto di Stato se vi è un pregiudizio al commercio tra le Parti nell’ambito. Visto l’approccio settoriale degli accordi sul mercato interno, le condizioni di cui all’articolo 3 paragrafo 1

– a differenza dell’articolo 107 paragrafo 1 TFUE – sono limitate alla concorrenza tra imprese attive nei campi d’applicazione dei rispettivi accordi. Questa interpretazione più restrittiva è in linea con l’obiettivo generale delle norme internazionali sugli aiuti di Stato dichiarato esplicitamente nel preambolo e all’articolo 1 dei Protocolli sugli aiuti di Stato nonché all’articolo 12 dell’Accordo sull’energia elettrica. Tali norme mirano a garantire pari condizioni di concorrenza tra imprese svizzere ed europee nei settori del mercato interno coperti dai rispettivi accordi e, quindi, a rafforzare e approfondire la partecipazione della Svizzera e delle sue imprese a questo mercato. L’interpretazione è confermata da altre disposizioni, in particolare dall’articolo 3 paragrafo 6 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dall’articolo 13 paragrafo 6 dell’Accordo sull’energia elettrica. Di conseguenza, le norme internazionali sugli aiuti di Stato non si applicano se l’importo concesso a una singola impresa per attività che rientrano nel campo d’applicazione dei rispettivi accordi non supera la soglia de minimis. Secondo il paragrafo 1, sono fatte salve le eventuali disposizioni divergenti dei rispettivi accordi.

I paragrafi 2 e 3 contengono quindi le deroghe al divieto degli aiuti di Stato, che corrispondono in larga misura alle disposizioni dell’articolo 107 paragrafi 2 e 3 TFUE. Secondo il paragrafo 2, gli aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno purché siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti interessati. Lo sono anche gli aiuti destinati a rimediare a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi