Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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dell’UE ivi elencati e al diritto primario dell’UE di cui all’articolo 4 paragrafo 2. Questo requisito di equivalenza va quindi considerato anche alla luce dell’allegato II, che nella sezione A punto 2 dispone che il nostro Paese introduca e mantenga un sistema di sorveglianza equivalente a quello previsto dall’UE negli atti giuridici di cui alla sezione A punto 1. La Svizzera deve pertanto recepire nel proprio sistema giuridico una procedura di sorveglianza degli aiuti di Stato che le consenta di ottenere gli stessi risultati ottenuti nell’UE dal diritto primario di cui al paragrafo 2 e dagli atti giuridici di cui all’allegato II sezione A punto 1. Secondo l’allegato II dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’allegato IV dell’Accordo sull’energia elettrica, le autorità di sorveglianza e giudiziarie svizzere devono inoltre tenere in debita considerazione le linee guida e le comunicazioni pertinenti, vincolanti per la Commissione europea all’interno del proprio sistema di sorveglianza e della propria prassi decisionale. Fatte salve le disposizioni contrattuali, l’autorità di sorveglianza è tenuta a seguire per quanto possibile le linee guida e le comunicazioni pertinenti per garantire un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente secondo l’articolo 4 paragrafo 3 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’articolo 14 paragrafo 3 dell’Accordo sull’energia elettrica. La Commissione europea comunica al Comitato misto le linee guida e le comunicazioni che ritiene pertinenti nel contesto dei rispettivi accordi. La pertinenza di queste linee guida e comunicazioni è soggetta a consultazione interpartitica ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dell’articolo 17 paragrafo 2 lettera a dell’Accordo sull’energia elettrica. Le autorità di sorveglianza provvedono a pubblicare le loro linee guida e comunicazioni (cfr. art. 6 par. 2 lett. d).
Le lettere a e b dell’articolo 4 paragrafo 3 specificano i requisiti istituzionali e procedurali per un sistema di sorveglianza svizzero equivalente. L’istituzione e il mantenimento di un’autorità di sorveglianza indipendente sono un prerequisito (lett. a). Secondo la lettera b, sono necessarie procedure che permettano all’autorità di sorveglianza di esaminare la compatibilità degli aiuti con il buon funzionamento del mercato interno. Questo esame comprende:
– l’annuncio preventivo degli aiuti previsti all’autorità di sorveglianza (n. i; cfr. art 6 segg. AP-LSaS);
– la valutazione da parte dell’autorità di sorveglianza degli aiuti annunciati e la sua competenza di esaminare quelli non annunciati (n. ii; cfr. cap. 3 e 4 AP-LSaS);
– la possibilità di impugnare davanti a un’autorità giudiziaria gli aiuti che l’autorità di sorveglianza giudica incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno (cfr. cap. 5 AP-LSaS);
– dal momento in cui la misura è impugnabile, la garanzia dell’effetto sospensivo (n. iii; cfr. art. 39 cpv. 1 AP-LSaS); e
– il recupero, comprensivo degli interessi, degli aiuti già concessi giudicati incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno (n. iv, cfr. cap. 6 AP-LSaS).