Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Secondo il paragrafo 3, entro dodici mesi dall’introduzione del sistema di monitoraggio l’autorità di sorveglianza svizzera deve elaborare una panoramica degli aiuti concessi nell’ambito dei rispettivi accordi e ancora in vigore. Deve eseguire una valutazione preliminare dei regimi di aiuti (valutazione prima facie) sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 3 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dall’articolo 13 dell’Accordo sull’energia elettrica. Durante i negoziati è stato esplicitamente ribadito che questa panoramica non va condivisa con la Commissione europea al fine di rispettare l’autonomia del sistema di sorveglianza svizzero (approccio a due pilastri). Ai fini dell’esame costante dei regimi di aiuti esistenti possono essere discusse solo le conseguenze degli sviluppi giuridici o di altre circostanze mutevoli (v. n. 2.2.5.7).
Il paragrafo 4 prevede che tutti i regimi di aiuti esistenti in Svizzera siano costantemente esaminati dall’autorità di sorveglianza per verificarne la compatibilità con il buon funzionamento del mercato interno, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 5–7. Se l’autorità di sorveglianza giudica che un regime di aiuti esistente nel campo d’applicazione dei rispettivi accordi non sia o non sia più compatibile con il buon funzionamento del mercato interno, informa gli enti erogatori dell’obbligo di conformarsi al rispettivo Protocollo sugli aiuti di Stato o alla parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica (par. 5). Gli enti erogatori, dal canto loro, comunicano all’autorità di sorveglianza qualsiasi modifica o la revoca di tale regime di aiuti. L’autorità di sorveglianza pubblica le modifiche proposte dagli enti erogatori se giudica che siano idonee a garantire la compatibilità del regime di aiuti con il buon funzionamento del mercato interno (par. 6). Se invece conclude che il regime di aiuti rimane incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno, l’autorità pubblica la sua valutazione e impugna nel caso specifico tale regime secondo l’articolo 4 paragrafo 3 lettera b numero iii e l’articolo 4 paragrafo 5 del rispettivo Protocollo sugli aiuti di Stato o secondo l’articolo 14 paragrafo 3 lettera b numero iii dell’Accordo sull’energia elettrica (controllo concreto delle norme).
2.2.5.6 Trasparenza
L’articolo 6 paragrafo 1 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’articolo 16 paragrafo 1 dell’Accordo sull’energia elettrica prevedono obblighi di trasparenza per quanto riguarda gli aiuti concessi nel territorio di una Parte. Questo avviene in base a norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicabili nell’UE per gli aiuti di Stato che rientrano nel campo d’applicazione degli accordi citati. Il paragrafo 2 specifica i requisiti di trasparenza che garantiscono l’equivalenza. Nel concreto, le Parti si impegnano a pubblicare le seguenti informazioni: a) gli aiuti concessi; b) i pareri o le decisioni delle proprie autorità di sorveglianza; c) le sentenze delle proprie autorità giudiziarie competenti in merito alla compatibilità degli aiuti con il buon funzionamento del mercato interno; e d) le linee guida e le comunicazioni pertinenti applicate dalle proprie autorità di sorveglianza secondo l’articolo 7 paragrafo 2 lettera a del rispettivo Protocollo sugli aiuti di Stato o dell’articolo 17 paragrafo 2 lettera a dell’Accordo sull’energia elettrica.
2.2.5.7 Modalità di cooperazione e consultazioni
Secondo l’articolo 7 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e l’articolo 17 dell’Accordo sull’energia elettrica, le Parti cooperano e si scambiano informazioni sugli aiuti di Stato nel rispetto delle loro legislazioni nazionali e nei limiti delle risorse disponibili