Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Relazione con la parte di stabilizzazione e la parte di sviluppo

Sussiste la possibilità che la nuova legge entri in vigore esclusivamente per i settori del trasporto aereo e dei trasporti terrestri, e cioè se venisse accettata solo la parte di stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE, ma non l’Accordo sull’energia elettrica, che costituisce un ulteriore sviluppo. La situazione inversa non è invece possibile. La questione sarà presumibilmente risolta mediante disposizioni di coordinamento. Ai fini della procedura di consultazione, le parti dell’AP-LSaS relative all’Accordo sull’energia elettrica figurano tra parentesi quadre.

2.2.6.2 Varianti scartate

In alternativa a una nuova legge federale è stata presa in considerazione, ma poi respinta, l’ipotesi di modificare la legge del 5 ottobre 199085 sui sussidi (LSu) o la legge del 6 ottobre 199586 sul mercato interno (LMI).

La LSu disciplina le prestazioni pecuniarie concesse a beneficiari estranei all’Amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall’adempimento di compiti prescritti dal diritto federale o di diritto pubblico che la Confederazione ha affidato loro (indennità). Gli aiuti finanziari e le indennità ai sensi della LSu, tuttavia, non costituiscono necessariamente un aiuto di Stato. Questo perché la LSu si applica a tutti gli aiuti finanziari e a tutte le indennità previste dal diritto federale a prescindere dal loro impatto sulla concorrenza. A differenza delle norme sugli aiuti di Stato, la LSu non persegue obiettivi di politica della concorrenza, ma rappresenta piuttosto un quadro di politica finanziaria o di bilancio. La LSu non è pertanto l’atto normativo ideale per l’inserimento delle norme sugli aiuti di Stato.

La LMI, dal canto suo, garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l’accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitarvi un’attività lucrativa su tutto il territorio nazionale. A livello cantonale, la LMI corrisponde sostanzialmente all’idea della libera circolazione di persone e servizi tra gli Stati membri dell’UE nel diritto comunitario. Come nel diritto europeo, l’esercizio concreto di questa libertà di circolazione richiede – perlomeno sotto il profilo economico – un controllo degli aiuti di Stato. Ecco perché, già nel messaggio sulla LMI del 199487, si affermava che «il ricorso a maggiori sussidi o a eccessive agevolazioni fiscali quale reazione alla realizzazione del mercato interno svizzero». A suo tempo, tuttavia, si era fatto a meno di disciplinare gli aiuti cantonali per motivi costituzionali (e, tuttalpiù, per mancanza di una competenza federale corrispondente). Nel frattempo, la Costituzione federale è stata completamente rivista88. Il testo vigente, comunque, non impedisce alla Confederazione di disciplinare gli aiuti cantonali (v. n. 2.2.11.2.2). Nell’ambito della revisione parziale della LMI del 200589 si è però rinunciato a introdurvi la possibilità di monitorare gli aiuti cantonali e comunali suscettibili di falsare la concorrenza. Nep-

85 RS 616.1

86 RS 943.02

87 FF 1995 I 1025, pag. 1070

88 Cfr. il messaggio del 20 novembre 1996 sulla riforma della Costituzione federale. FF 1997 I 1.

89 FF 2005 409, pag. 421