Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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pure l’AP-LSaS prevede un monitoraggio intersettoriale degli aiuti cantonali, ma copre solo i settori del trasporto aereo, dei trasporti terrestri e dell’energia elettrica. La prevista sorveglianza degli aiuti di Stato mira quindi in primo luogo a garantire pari condizioni tra imprese svizzere ed europee in questi settori, pur contribuendo nel contempo a creare un unico spazio economico svizzero (v. n. 2.2.11.2.2). Questo approccio richiede anche un monitoraggio degli aiuti federali, motivo per cui la LMI non è indicata perché verte innanzitutto sulle restrizioni all’accesso libero e non discriminato al mercato da parte dei Cantoni.

È persino stata presa in considerazione l’ipotesi di modificare la Costituzione federale. Ciò potrebbe ampliare il margine di manovra della Confederazione ai fini dell’AP- LSaS: se per sorvegliare gli aiuti di Stato le fosse data una competenza di ampia portata, simile a quella del diritto in materia di cartelli, la Confederazione sarebbe in grado di interferire maggiormente nell’autonomia organizzativa e procedurale dei Cantoni. Questo permetterebbe di allineare la procedura di sorveglianza svizzera a quella dell’UE. Si potrebbe ad esempio statuire che gli aiuti cantonali siano concessi solo con il consenso dell’autorità competente (con decisione giuridicamente vincolante). Fino alla decisione dell’autorità di sorveglianza si potrebbe introdurre un divieto d’esecuzione anche per gli aiuti cantonali. Si potrebbe inoltre stabilire che le decisioni dell’autorità di sorveglianza siano direttamente impugnabili davanti a un tribunale federale. Poiché queste decisioni sarebbero prese solamente in applicazione del diritto federale (compatibilità dell’aiuto previsto con la legge sugli aiuti di Stato), l’istanza d’appello potrebbe limitarsi a esaminare se questo diritto sia stato violato o meno. Secondo il nuovo testo di legge, l’autorità di sorveglianza potrà solo emanare dei pareri non vincolanti e quindi non impugnabili. L’atto impugnabile sarà piuttosto l’aiuto cantonale, concesso in applicazione del diritto cantonale corrispondente (di norma la base giuridica per la concessione dell’aiuto sarà costituita dal rispettivo diritto cantonale). L’istanza d’appello, pertanto, dovrà essere in grado di esaminare anche le violazioni del diritto cantonale, il che rende impossibile un ricorso diretto dinanzi un tribunale federale.

L’ipotesi di adeguare la Costituzione federale è però stata scartata. Secondo il mandato negoziale del Consiglio federale dell’8 marzo 2024, la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni e la separazione dei poteri vanno assolutamente rispettati, compreso quanto disposto dall’articolo 190 Cost. Un adeguamento della Costituzione federale costituirebbe inoltre un’ingerenza nell’autonomia organizzativa e procedurale dei Cantoni e questo sarebbe un intervento assolutamente esagerato per raggiungere lo scopo perseguito dalla legge, dai Protocolli sugli aiuti di Stato e dalla parte sugli aiuti di Stato dell’Accordo sull’energia elettrica. Occorre quindi introdurre in Svizzera un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato entro i limiti costituzionali vigenti.

Excursus: Ricorso dinanzi TAF in caso di aiuti di Stato cantonali

Inizialmente era stata proposta la possibilità, per i Cantoni, di adire direttamente il TAF anche per gli aiuti cantonali. L’obiettivo era evitare un dispendioso accumulo di competenze nel diritto sugli aiuti di Stato e mantenere una procedura per quanto possibile snella. Questa opzione è però stata scartata per i seguenti motivi: