Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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I ricorsi contro gli atti cantonali sono disciplinati dalle leggi cantonali. La Confederazione non può imporre ai Cantoni una procedura di ricorso specifica né prevedere la possibilità di adire direttamente un tribunale federale, scavalcando così la giurisdizione amministrativa cantonale. Potrebbe però consentire ai Cantoni di ricorrere direttamente al TAF su base volontaria. Questa possibilità solleva tuttavia serie preoccupazioni di carattere costituzionale. Secondo l’articolo 191b capoverso 1 Cost., i Cantoni devono istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico. Questo obbligo si applica in tutti i settori in cui l’applicazione della legge compete ai Cantoni. La rinuncia da parte dei Cantoni della loro facoltà giurisdizionale sarebbe quindi una questione costituzionale delicata.

Anche altri soggetti (p. es. i concorrenti) possono inoltre impugnare gli aiuti. A differenza dell’autorità di sorveglianza, questi ultimi devono poter impugnare tutte le violazioni, anche quelle del diritto cantonale. Sono ipotizzabili, in particolare, la violazione della base giuridica dell’aiuto (in particolare le condizioni e le modalità di concessione) e quindi la violazione delle norme trasversali cantonali pertinenti (in analogia alla LSu a livello federale). L’istanza di ricorso deve quindi poter esaminare gli aiuti cantonali sotto il profilo della loro compatibilità non soltanto con il diritto federale, ma anche con quello cantonale (garanzia della via giudiziaria, art. 29a Cost.). Adire direttamente il TAF comporterebbe quindi una delle seguenti opzioni: (1) i motivi per adire il TAF (art. 49 PA90 in combinato disposto con art. 37 LTAF91) vanno estesi alla violazione del diritto cantonale. (2) Sarebbe necessario suddividere la via giudiziaria in base ai motivi di ricorso: la violazione del diritto cantonale andrebbe fatta valere nel sistema di ricorso cantonale, quella della legge sugli aiuti di Stato dinanzi al TAF.

Estendere i motivi di ricorso al TAF alle violazioni del diritto cantonale sarebbe difficilmente compatibile con l’autonomia dei Cantoni (art. 47 Cost.). L’applicazione e l’interpretazione del diritto cantonale sono fondamentalmente di competenza dei Cantoni92. L’estensione dei motivi di ricorso comporterebbe anche notevoli problemi pratici. Il TAF sarebbe ad esempio obbligato a verificare il rispetto dei 26 ordinamenti giuridici cantonali. Questa variante va quindi scartata.

Suddividere la via giudiziaria non è pertanto auspicabile nemmeno ai fini di un’efficace tutela giuridica, visti i numerosi e difficili problemi attuativi che comporterebbe. Per i soggetti giuridici una tale suddivisione comporterebbe un maggiore rischio di erosione dei diritti (ricorso all’istanza sbagliata con termini di ricorso diversi, presentazione e motivazione dei motivi di ricorso nella procedura di ricorso sbagliata) e, al momento dell’impugnazione, a maggiori oneri. In questo modo non sarebbe quindi possibile garantire una procedura snella.

Infine, il ricorso diretto al TAF sarebbe per i Cantoni un’opzione volontaria. Per garantire la coerenza dei rimedi giuridici, il sistema dovrebbe tener conto sia dei Cantoni che si avvalgono di questa opzione sia di quelli che non lo fanno. Il funzionamento e

90 RS 172.021

91 RS 173.32

92 Cfr. su questo e sulle eccezioni il messaggio concernente la revisione totale dell’Amministrazione federale della giustizia del 28 febbraio 2001, FF 2001 3764, qui 3890.