Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.2.6.5 Ordinanze e pubblicazioni dell’autorità di sorveglianza

Le questioni tecniche relative alla sorveglianza degli aiuti di Stato saranno disciplinate in un’ordinanza (p. es. nell’ordinanza del 14 giugno 199993 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca).

Nell’ordinanza del DEFR saranno disciplinati i seguenti punti:

– le modalità in caso di modifiche significative,

– le modalità della procedura d’annuncio;

– il modulo per i concorrenti ai sensi dell’articolo 21 AP-LSaS;

– la determinazione di un tasso d’interesse relativo ai recuperi;

– le modalità di stesura dei rapporti sommari;

– le modalità di pubblicazione degli aiuti e dei pareri in una banca dati.

Nell’ordinanza del Consiglio federale sarà disciplinato il seguente punto:

– la determinazione delle aliquote per la consulenza.

A titolo d’esempio si può citare l’ordinanza del 17 giugno 199694 sul controllo delle fusioni.

All’interno delle autorità in materia di concorrenza, l’autorità di sorveglianza godrà di un certo margine di manovra a livello organizzativo e per quanto riguarda determinate pubblicazioni (deroga di cui all’art. 3 cpv. 1–3 AP-LSaS). Questo concerne ad esempio i vari moduli e fogli informativi per l’annuncio e la comunicazione degli aiuti o per la spiegazione e pubblicazione di questioni formali. Il suo regolamento interno dovrà però essere approvato dal Consiglio federale, come avviene attualmente per la COMCO.

A titolo di confronto, nel diritto comunitario la Commissione europea può adottare disposizioni attuative (simili a ordinanze)95 sui seguenti punti: (1) forma, contenuto e altri dettagli delle notifiche, (2) forma, contenuto e altri dettagli dei rapporti annuali, (3) forma, contenuto e altri dettagli sui ricorsi di terzi e sulla loro valutazione da parte della Commissione europea, (4) dettagli sulle scadenze e sui termini e (5) tassi d’interesse (v. anche il commento all’art. 41 cpv. 2 AP-LSaS).

2.2.7 Commento ai singoli articoli della LSaS

Ingresso

Per l’emanazione dell’AP-LSaS la Confederazione può basarsi, per gli aiuti federali, sulla propria competenza organizzativa intrinseca (art. 173 cpv. 2 Cost.), per quelli cantonali, sugli articoli 95 capoverso 2 primo periodo, 54 capoverso 1, 101 capoverso 1 Cost., nonché sulle sue competenze settoriali specifiche che le sono conferite

93 RS 172.216.1

94 RS 251.4

95 Cfr. art. 22 del regolamento (UE) 2015/1589.