Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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la coerenza del sistema di ricorso dipenderebbero in larga misura dalla struttura del diritto cantonale. Nell’AP-LSaS il Consiglio federale ha pertanto previsto il consueto ricorso ai tribunali cantonali. Non è però esclusa la possibilità che i Cantoni scelgano un tribunale comune nel quadro di un concordato.

2.2.6.3 Compatibilità tra compiti e finanze

Per tutelare la concorrenza dalle distorsioni causate dagli aiuti di Stato, la sorveglianza dev’essere garantita da un’autorità indipendente, simile a quella dell’UE. Ai fini della proporzionalità, i casi ricorrenti o di minore entità che non rischiano di falsare la concorrenza vanno monitorati in misura minore. Ciò è garantito dalle esenzioni per categoria nonché dal regolamento de minimis (cfr. sezioni 2.2.4 e 2.2.5.3).

Per garantire l’efficienza delle procedure, il monitoraggio (non vincolante) deve essere svolto da un’autorità di sorveglianza federale. In teoria, questo compito potrebbe essere svolto, per la Confederazione, da 27 autorità cantonali diverse. Considerato l’esiguo numero di casi previsti (v. n. 2.2.10) e ai fini di una prassi uniforme, sarebbe però una soluzione molto inefficiente, anche perché le competenze tecniche e il supporto amministrativo dovrebbero essere organizzati separatamente.

Anche la suddivisione dell’autorità di sorveglianza in tre settori distinti produrrebbe inefficienze. Non sarebbe nemmeno possibile garantire l’esistenza di un’autorità di regolamentazione competente in ogni settore (p. es. in quello dell’aviazione). Anche l’applicazione uniforme della normativa e quindi la certezza del diritto sarebbero a rischio.

Dal momento che l’autorità di sorveglianza deve essere indipendente, i suoi compiti non possono essere svolti dall’amministrazione centrale, né tanto meno delegati a un’organizzazione o a una persona di diritto privato. L’autorità deve assolutamente essere indipendente dal Consiglio federale, dall’Amministrazione federale e dai Cantoni, perché anch’essi hanno un interesse alla liceità dei loro aiuti (v. commento all’art. 3 AP-LSaS al n. 2.2.7).

2.2.6.4 Attuazione

La presente legge prevede diversi obblighi anche per le autorità cantonali intenzionate a concedere aiuti. Anche loro saranno soggette all’obbligo d’annuncio, all’obbligo di comunicazione nonché all’obbligo di inoltro e di presentare rapporto.

I Cantoni possono istituire servizi preposti agli esami preliminari e affidare loro l’annuncio dei progetti degli enti erogatori cantonali, unitamente ad altre funzioni di coordinamento.

La procedura di ricorso contro gli aiuti cantonali è generalmente disciplinata dal diritto procedurale amministrativo cantonale, anche se vanno osservate le norme procedurali dell’AP-LSaS. Per l’autorità di sorveglianza è ad esempio previsto un termine di ricorso standard di 30 giorni e una regolamentazione esplicita dell’efficacia e dell’effetto sospensivo.