Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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dei Protocolli. L’articolo 11 dei Protocolli, che contiene disposizioni sul loro adeguamento e sulla loro denuncia, è testualmente identico a quello dei due protocolli istituzionali aggiuntivi. Rimandiamo pertanto alle spiegazioni ivi riportate (v. n. 2.1.6.6).
2.2.6 Punti essenziali della legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato
2.2.6.1 Legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato
L’avamprogetto di legge (di seguito «AP-LSaS») attua gli obblighi assunti dalla Svizzera nei Protocolli sugli aiuti di Stato dell’ATA, dell’ATT e nella parte corrispondente dell’Accordo sull’energia elettrica. L’obiettivo è disciplinare la procedura di sorveglianza degli aiuti concessi dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni nell’ambito degli accordi sul mercato interno pertinenti. Si tratta quindi di una legge con disposizioni procedurali dettagliate basate sulle corrispondenti norme procedurali dell’UE.
La nuova legge prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Sono applicabili a una moltitudine di situazioni, hanno un impatto finanziario significativo e sono fondamentali per l’organizzazione delle autorità (v. n. 2.2.10.1 e 2.2.10.2). Per i Cantoni queste disposizioni comportano nuovi obblighi legati all’attuazione della sorveglianza degli aiuti di Stato e nuovi impegni di attuazione del diritto federale. Questi comprendono l’annuncio degli aiuti previsti e la comunicazione all’autorità di sorveglianza delle decisioni formali e degli atti normativi pertinenti, unitamente ai requisiti di trasparenza relativi agli aiuti concessi dagli enti erogatori. Si tratta pertanto di un atto normativo da emanare sotto forma di legge federale.
L’avamprogetto di legge è articolato in dieci capitoli, ciascuno dei quali illustra un elemento importante del sistema svizzero di sorveglianza degli aiuti di Stato (v. anche
n. 2.2.7).