Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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in particolare l’elaborazione delle relative ordinanze (cfr. n. 2.2.6.5) e i lavori di coordinamento con i Cantoni e l’Unione europea, attività per le quali saranno richiesti 2 posti ETP ogni anno fino alla fine del 2032.

Il Consiglio federale esaminerà a tempo debito il fabbisogno di risorse indicato e provvederà affinché l'eventuale fabbisogno supplementare di personale sia coperto con le risorse proprie della Confederazione. L’unica eccezione è costituita dal personale finanziato tramite le entrate da emolumenti (2 ETP).

2.2.10.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il progetto non ha ripercussioni specifiche per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

Per i Cantoni si prevedono uscite supplementari dovute ai nuovi compiti da svolgere. Si stima che i Cantoni dovranno sostenere nel complesso i costi d’introduzione temporanei di 8,5 posti ETP e i costi d’esecuzione duraturi annui di 2 posti ETP presso l’autorità di sorveglianza. Poiché la Confederazione creerà una banca dati centrale, i Cantoni non dovranno sostenere costi in tal senso.

Tabella 2.2.10.2 (1): fabbisogno di risorse stimato per i Cantoni per l’attuazione della sorveglianza degli aiuti di Stato

Cantoni Costi di introduzione Costi d’esecuzione dura-

temporanei, una tantum turi annui (in posti ETP) (in posti ETP)

Consulenza a pagamento presso 22

la COMCO in quanto autorità di sorveglianza Modifiche delle leggi cantonali 6,5 - Totale 8,52

Data la mancanza di esperienza dei Cantoni nella sorveglianza degli aiuti di Stato, almeno in una prima fase si prevedono notevoli spese di consulenza (cfr. art. 5 AP- LSaS). Anche se il numero dei casi da annunciare, in particolare a lungo termine, dovrebbe essere basso (v. n. 2.2.10), potrebbero sorgere domande su progetti che in definitiva non devono essere annunciati. La consulenza da parte dell’autorità di sorveglianza va fatturata agli enti erogatori in base al tempo impiegato (cfr. art. 5 AP- LSaS). Di conseguenza, si stima che 2 posti ETP presso l’autorità di sorveglianza ogni anno saranno controfinanziati dai Cantoni tramite l’indennità del tempo impiegato. Il tempo impiegato potrebbe risultare più elevato in particolare nei primi anni successivi all’introduzione della nuova procedura di sorveglianza, per cui nei primi due anni (2033 e 2034) vanno previsti 2 ulteriori posti ETP (v. colonna centrale della tabella 2.2.10.2 [1]). Per rendere la consulenza il più efficiente possibile, i Cantoni e i Comuni potrebbero istituire, analogamente ad alcuni Stati membri dell’UE, un servizio preposto agli esami preliminari (v. commento all’art. 6 cpv. 1 AP-LSaS) incaricandolo di coordinare la consulenza.