Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 191Fedlex · Rapporto esplicativo
La Confederazione è sostanzialmente libera di disciplinare la procedura delle proprie autorità che intendono concedere aiuti di Stato. Data la separazione dei poteri e la posizione del Consiglio federale di suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione, sancite dalla Costituzione, le competenze dell’autorità di sorveglianza sono tuttavia limitate per quanto riguarda gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale: non può ricorrere contro simili atti (cfr. art. 36 cpv. 2 ma anche art. 37 cpv. 2 AP-LSaS). Secondo l’articolo 189 capoverso 4 Cost. può, in linea di massima, essere prevista a livello di legge una possibilità di ricorso contro atti dell’Assemblea federale (ad eccezione delle leggi federali; cfr. art. 190 Cost.) e del Consiglio federale (cfr. art. 31a e 33 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 AP-LTAF nonché art. 82 lett. bbisAP-LTF). Per un possibile diritto di ricorso di un’autorità amministrativa come l’autorità di sorveglianza, vanno però considerate, oltre all’articolo 189 capoverso 4 Cost., anche le restanti disposizioni costituzionali sull’organizzazione delle autorità federali. Il diritto di ricorso di un’autorità amministrativa contro atti dell’Assemblea federale non sarebbe compatibile con l’attuale separazione dei poteri sancita a livello costituzionale e il diritto di ricorso di un’autorità amministrativa contro atti del Consiglio federale solleverebbe perlomeno dubbi sul piano costituzionale, visto che il Consiglio federale, per la sua posizione di suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione sancita dalla Costituzione, è gerarchicamente sovraordinato anche alle autorità amministrative indipendenti. Non sussistono invece dubbi sul piano costituzionale per quanto riguarda il parere non vincolante dell’autorità di sorveglianza previsto anche per gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale.
2.2.11.2.2 Sorveglianza di aiuti dei Cantoni
Le seguenti considerazioni si riferiscono agli aiuti di tutte le unità statali – comprese quelle esterne all’Amministrazione centrale – di tutti i livelli dello Stato federale inferiori a quelli della Confederazione – in particolare dei Comuni. Per semplicità si parlerà soltanto dei Cantoni.
Legame con la ripartizione nazionale delle competenze nell’attuazione di trattati internazionali
Sulla base delle sue competenze nell’ambito degli affari esteri (art. 54 cpv. 1 e 101 cpv. 1 Cost.), la Confederazione può concordare tramite trattati internazionali una regolamentazione degli aiuti di Stato (v. n. 2.2.11.1). Nel concludere tali trattati, la Confederazione non è vincolata alla ripartizione interna delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Può pertanto concordare, tramite i trattati, una regolamentazione degli aiuti di Stato che si applica anche ai Cantoni e che va oltre quanto potrebbe emanare sulla base delle sue competenze federali. La Confederazione farà ricorso a questa competenza con la conclusione dei Protocolli aggiuntivi sugli aiuti di Stato dell’ATA e dell’ATT e della parte sugli aiuti di Stato contenuta nell’Accordo sull’energia elettrica. Nell’attuazione nel diritto nazionale delle prescrizioni concordate con i trattati internazionali, la Confederazione rimane tuttavia vincolata alla ripartizione nazionale delle competenze. Per l’attuazione delle disposizioni internazionali in materia di aiuti di Stato tramite la LSaS, la Confederazione necessita pertanto di una competenza federale anche per quanto riguarda la sorveglianza degli aiuti dei Cantoni.