Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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una serie di garanzie per quanto riguarda gli strumenti di promozione esistenti, in particolare nell’ambito delle energie rinnovabili, nonché la compensazione delle misure ecologiche relative all’energia idroelettrica.

2.2.10.6 Altre ripercussioni

Non si attendono altre ripercussioni di rilievo.

2.2.11 Aspetti giuridici dell’elemento del pacchetto

2.2.11.1 Costituzionalità dei Protocolli

Le disposizioni sugli aiuti di Stato vengono aggiunte all’ATT e all’ATA esistenti tramite i Protocolli sugli aiuti di Stato, mentre nel nuovo Accordo sull’energia elettrica sono inseriti direttamente nel testo dell’Accordo. La costituzionalità dell’Accordo sull’energia elettrica è illustrata al numero 2.11.10.1. I Protocolli sugli aiuti di Stato si basano sugli articoli 54 capoverso 1 e 101 capoverso 1 Cost., in base ai quali gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 LOGA). I Protocolli sugli aiuti di Stato non rientrano nella categoria dei trattati internazionali che il Consiglio federale è autorizzato a concludere sulla base di una legge o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. Non si tratta neppure di un trattato internazionale di portata limitata di cui all’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Inoltre, la loro attuazione richiede l’emanazione di una nuova legge federale. Di conseguenza, i Protocolli sugli aiuti di Stato sono da sottoporre all’Assemblea federale per approvazione.

2.2.11.2 Costituzionalità della legislazione di attuazione

Nell’emanare la LSaS, la Confederazione può basarsi sulla sua competenza organizzativa intrinseca per la sorveglianza degli aiuti federali e, per la sorveglianza di quelli cantonali, sugli articoli 95 capoverso 2 primo periodo, 54 capoverso 1, 101 capoverso 1 Cost. come pure sulle sue competenze settoriali conferitegli dagli articoli 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) e 92 capoverso 1 Cost. (Circolazione stradale).

2.2.11.2.1 Sorveglianza di aiuti della Confederazione

Diverse competenze settoriali della Costituzione federale attribuiscono la facoltà alla Confederazione di concedere aiuti di Stato. Sulla base di queste disposizioni e sulla sua competenza intrinseca, non scritta, di disciplinare l’organizzazione e la procedura delle autorità federali (cfr. art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.), la Confederazione è autorizzata a disciplinare la concessione degli aiuti di Stato da parte delle autorità federali e a sorvegliarla. Per le competenze federali risultanti dall’esistenza e dalla natura della Confederazione e per le quali manca un’attribuzione esplicita di competenze legislative, la prassi odierna prevede che nell’ingresso venga menzionato al posto della competenza della Confederazione l’articolo 173 capoverso 2 Cost.