Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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spese di consulenza potrebbero risultare più elevate soprattutto nei primi anni successivi all’introduzione della nuova procedura di sorveglianza, per cui sono da prevedere 3 ulteriori ETP temporanei distribuiti sui primi due anni (2033 e 2034). Altre uscite possono essere legate a eventuali indennità alle controparti [alle autorità federali non possono invece di norma essere addossate spese processuali se esercitano la loro funzione di vigilanza prevista dalle leggi speciali (DTF 148 II 369, consid. 3).] e alla gestione della banca dati (cfr. art. 51 AP-LSaS).

Potrebbero esserci altre uscite una tantum in relazione all’istituzione dell’autorità di sorveglianza. Con l’entrata in vigore della LSaS la nuova autorità di sorveglianza dovrà essere operativa. Questo significa che la COMCO dovrà disporre, due anni prima dell’entrata in vigore, delle necessarie risorse per l’istituzione dell’autorità di sorveglianza e per assicurarne l’operatività fin dal primo giorno. In una prima fase va pertanto garantito lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze nel campo del diritto sugli aiuti di Stato all’interno dell’autorità, attualmente non disponibile in maniera sufficiente. Ciò vale in particolare in relazione al diritto specifico del settore e alla prassi nei settori dell’energia elettrica e dei trasporti terrestri che in futuro saranno oggetto dell’esame degli aiuti di Stato. Nel contempo, bisogna preparare l’organizzazione concreta, ossia i relativi processi e le procedure organizzative. E, infine, vanno assicurate la creazione e la messa in esercizio di una banca dati. Per i lavori preparatori menzionati sono previsti, presso la COMCO, 1,5 posti ETP durante una fase preparatoria nei due anni precedenti all’entrata in vigore.

Sono previsti maggiori oneri anche per gli enti erogatori a livello federale che annunciano i loro aiuti, che eventualmente li modificano dopo il parere dell’autorità di sorveglianza, li comunicano e che eventualmente partecipano a un procedimento giudiziario. A causa di questi oneri supplementari i progetti d’aiuto potrebbero però essere avviati soltanto in presenza di un vero interesse pubblico e di conseguenza potrebbero essere concessi meno aiuti, il che sgraverebbe le finanze pubbliche. Nel corso dell’esame, le autorità amministrative della Confederazione, in quanto enti erogatori, sono tenute, ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 AP-LSaS e nel quadro dell’assistenza amministrativa secondo l’articolo 3 capoverso 4 AP-LSaS, a fornire informazioni nel caso di procedure dell’autorità di sorveglianza. Anche l’eventuale modifica di regimi di aiuti esistenti di cui all’articolo 47 capoverso 2 AP-LSaS può causare oneri supplementari alle autorità federali. Eventuali procedure di ricorso di cui al capitolo 5 AP-LSaS potrebbero comportare oneri supplementari anche per il Tribunale federale e per il TAF. Poiché ogni anno sono da prevedere complessivamente circa cinque esami a livello federale e cantonale (v. n. 2.2.10), questi costi supplementari sono ampiamente distribuiti e a carico di vari servizi. Per questo motivo, a livello federale questi costi supplementari sono finanziati nel quadro delle risorse esistenti.

Infine, tramite un’ordinanza, andrà istituito presso la SECO un centro di competenza nazionale responsabile dei lavori legislativi sugli aiuti di Stato e degli scambi internazionali in questo settore. Questi compiti saranno coperti con 1 posto ETP a partire dal 2033. Per la fase di transizione di cinque anni, si prevedono inoltre notevoli oneri supplementari per la SECO, responsabile dell’introduzione del sistema. Ciò riguarda