Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 189Fedlex · Rapporto esplicativo
presenza di altri interessi pubblici preponderanti. Per ponderare questi obiettivi e non pregiudicare inutilmente la concorrenza, è necessaria una regolamentazione di base per il controllo degli aiuti di Stato, che stabilisce in quali casi sono leciti e come sono da impostare affinché siano il più possibile favorevoli alla concorrenza. Gli aiuti che pregiudicano eccessivamente la concorrenza si ripercuotono negativamente sulla prosperità di un Paese e vanno pertanto evitati.
L’introduzione di una sorveglianza degli aiuti di Stato è direttamente connessa con la partecipazione al mercato interno dell’UE. Relativamente alla sorveglianza degli aiuti di Stato occorre pertanto tener conto anche degli effetti economici positivi dei tre accordi sul mercato interno interessati (v. n. 2.5.9., 2.6.9 e 2.10.9).
Ripercussioni su singoli gruppi
Nell’UE il numero degli aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea è esiguo ed esistono numerose deroghe. Si può partire dal presupposto che gran parte degli aiuti esistenti in Svizzera sarà concessa anche in futuro. Per gli aiuti già concessi al momento dell’entrata in vigore della LSaS non può essere chiesta la restituzione. Le ripercussioni sulle imprese svizzere dovrebbero pertanto essere limitate. Per le imprese l’introduzione della sorveglianza degli aiuti di Stato è connessa anche con determinati costi, benché ridotti, della regolamentazione. L’entità delle informazioni da fornire per la valutazione degli aiuti secondo l’articolo 22 capoverso 1 AP-LSaS dovrebbe essere trascurabile, in quanto la consulenza, l’annuncio e lo scambio di informazioni avviene tra l’autorità di sorveglianza e l’ente erogatore. Le imprese possono inoltre essere toccate se fanno valere i loro diritti come parte terza toccata pronunciandosi nell’ambito dell’esame approfondito secondo l’articolo 22 capoverso 2 AP-LSaS oppure in caso di ricorso. In generale va tuttavia sottolineato che l’onere amministrativo supplementare riguarderà in primo luogo le autorità amministrative e non le imprese (v. n. 2.2.10.1 e 2.2.10.2).
Un altro gruppo è rappresentato dai consumatori interessati indirettamente e in maniera positiva dalla sorveglianza degli aiuti grazie alla maggiore protezione della concorrenza. In generale, una concorrenza più intensa ha solitamente un effetto di contenimento dei prezzi.
2.2.10.4 Ripercussioni sulla società
Il progetto non ha ripercussioni di rilievo sulla società.
2.2.10.5 Ripercussioni sull’ambiente
Dato che la sorveglianza degli aiuti di Stato è contenuta nell’Accordo sull’energia elettrica, il progetto potrebbe teoricamente ripercuotersi sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili e quindi anche sull’ambiente. Le esperienze raccolte nell’UE fanno però supporre che questa promozione dovrebbe continuare a essere in gran parte possibile. Oltre alle numerose eccezioni nell’ambito della decarbonizzazione, dal 2012 nell’UE un unico aiuto di Stato è stato giudicato illecito nel settore dell’energia elettrica. Di conseguenza, la questione delle ripercussioni sull’ambiente non è stata esaminata in maniera approfondita. L’Accordo sull’energia elettrica prevede inoltre