Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Altri costi supplementari si verranno a creare per gli enti erogatori a livello cantonale, in quanto annunciano i loro aiuti, eventualmente li modificano dopo il parere dell’autorità di sorveglianza, comunicano gli aiuti finalizzati e partecipano a un procedimento giudiziario. Nel corso dell’esame, le autorità amministrative dei Cantoni, in quanto enti erogatori, sono tenute ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 AP-LSaS e nel quadro dell’assistenza amministrativa secondo l’articolo 3 capoverso 4 AP-LSaS, a fornire informazioni nel caso di procedure dell’autorità di sorveglianza. Anche l’eventuale modifica dei regimi di aiuti esistenti di cui all’articolo 47 capoverso 2 AP-LSaS può causare oneri supplementari alle autorità cantonali. E, infine, la sorveglianza degli aiuti causerà ulteriori costi per i tribunali cantonali in caso di ricorso contro gli aiuti cantonali. Ogni nuova legge comporta potenzialmente oneri supplementari per i tribunali, in particolare nella sorveglianza degli aiuti di Stato, dove tuttavia sussiste l’obbligo di ricorso dell’autorità di sorveglianza. Poiché si stima che vi saranno in totale cinque esami a livello federale e cantonale e ancora meno ricorsi (v. n. 2.2.10), questi costi supplementari saranno probabilmente esigui. I costi supplementari interni duraturi per gli enti erogatori e i tribunali cantonali dovrebbero poter essere almeno parzialmente compensati internamente, come per la Confederazione; il finanziamento concreto è di competenza dei Cantoni.
Per sviluppare congiuntamente le competenze necessarie, i Cantoni possono definire, nel quadro di un concordato, un tribunale intercantonale come prima istanza di ricorso contro gli aiuti cantonali (v. n. 2.2.6.2). Ciò potrebbe avvenire nel corso del periodo di transizione di cinque anni.
Entro quel periodo potrebbero anche essere modificate le leggi e le ordinanze cantonali per adeguarle alle disposizioni in materia di aiuti di Stato. Anche se non sono previste ampie revisioni, già la valutazione dell’eventuale necessità di procedere a eventuali revisioni richiederà risorse rilevanti. Di conseguenza, per ogni Cantone si calcola un quarto di posto ETP, quindi complessivamente 6,5 posti ETP per il totale dei Cantoni.
2.2.10.3 Ripercussioni sull’economia
Integrazione generale nell’economia delle ripercussioni delle disposizioni in materia di aiuti di Stato
L’introduzione della sorveglianza degli aiuti di Stato nei tre settori rafforzerà la situazione concorrenziale in Svizzera e quindi anche le condizioni quadro della piazza economica svizzera nei tre settori. Anche se nell’UE gli aiuti vengono raramente giudicati illeciti (v. n. 2.2.10), una sorveglianza comporta un’impostazione più favorevole alla concorrenza degli aiuti previsti. È anche possibile che sulla base della consulenza da parte dell’autorità di sorveglianza secondo l’articolo 5 AP-LSaS gli aiuti suscettibili di falsare fortemente la concorrenza vengano modificati o ritirati.
In generale, la maggiore tutela della concorrenza avrà effetti positivi sull’economia nazionale e quindi sulla prosperità in Svizzera. Garantendo pari condizioni di concorrenza, cioè evitando che determinate imprese o settori di produzione vengano avvantaggiati da aiuti di Stato, si impedisce l’allocazione inefficiente delle risorse e a lungo termine si incrementa quindi la produttività. Contemporaneamente va considerato che determinati aiuti sono politicamente auspicabili in caso di fallimento del mercato o in