Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.3 Libera circolazione delle persone
2.3.1 Sintesi
Con il protocollo di modifica dell’accordo del 21 giungo 1999212 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione, ALC), la Svizzera e l’UE hanno concordato di aggiornare le regole sulla libera circolazione delle persone. Questo permetterà all’economia svizzera di assumere, in caso di necessità, anche in futuro lavoratori provenienti dall’UE, il che è di grande importanza per la piazza economica svizzera e per la sicurezza pianificatoria delle imprese. Inoltre, l’ALC conferisce ai cittadini svizzeri un’estesa libertà di movimento nell’UE, di cui beneficiano circa mezzo milione di svizzeri. Oltre all’immigrazione e alla prestazione di servizi transfrontaliera (compresa la protezione dei salari), l’ALC contempla anche il coordinamento della sicurezza sociale (allegato II) e il riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato III). Il protocollo di modifica lascia invariato tale campo d’applicazione dell’ALC. La Svizzera recepisce la direttiva 2004/38/CE213 adeguandola alle proprie specificità e collegandola con un piano di salvaguardia a tre livelli, comprendente deroghe e garanzie nonché una clausola di salvaguardia concretizzata. Quanto alla prestazione di servizi transfrontaliera (compresa la protezione dei salari), anche per il recepimento nell’ALC della direttiva relativa al distacco di lavoratori è stato concordato un piano di garanzia a tre livelli comprendente deroghe, principi e una clausola di non regressione. Il protocollo di modifica dell’ALC e le misure interne d’attuazione e d’accompagnamento garantiscono che, conformemente agli obiettivi del Consiglio federale, l’immigrazione dall’UE in Svizzera rimanga orientata al mercato del lavoro e che siano preservate le vigenti condizioni di salario e di lavoro in Svizzera. Il Consiglio federale ritiene che il mandato negoziale sia stato pienamente adempiuto. In riferimento alla clausola di salvaguardia il mandato negoziale è stato superato, in quanto la sua concretizzazione si applica all’intero campo d’applicazione dell’ALC (cfr. n. 5.3). Il Consiglio federale chiede l’approvazione del protocollo di modifica e della relativa legislazione di attuazione nell’ambito della parte stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE.
Immigrazione
L’ALC disciplina i diritti e gli obblighi dei cittadini di una parte contraente e dei loro familiari che si recano sul territorio dell’altra parte contraente per vivere, lavorare o studiare. Questo riguarda sia i cittadini degli Stati membri dell’UE in Svizzera sia i cittadini svizzeri negli Stati membri dell’UE. L’allegato I, che contiene le disposizioni relative all’immigrazione, non è più stato modificato dopo la conclusione dell’ALC, ad eccezione delle disposizioni sull’estensione dell’ALC ai nuovi Stati membri
212 RS 0.142.112.681
213 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30.6.2004, pag. 77– 123, nella versione di cui all’allegato II sezione 2 del protocollo di modifica dell’ALC.